Diritto d’autore o diritto industriale?

Le responsabilità dell’hosting in caso di contenuti pirata. Anche la profilazione degli utenti fra gli elementi per la valutazione. Serve revisione delle norme della Direttiva sul Commercio Elettronico. L’analisi dell’avvocato Luciano Daffara

Pubblicato il 26 Mag 2016

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Le decisioni del Tribunale di Roma, rese rispettivamente il 27 aprile 2016 (n. 8437 Sezioni Spec. Impresa) e il 5 maggio 2016 (n. 9026 Sezioni Spec. Impresa), che erano volte a decidere due diverse cause civili entrambe avviate nel corso dell’anno 2012 dalla società televisiva RTI S.p.A., rispettivamente nei confronti di TMTF Enterprises LLC Break Media e di K.D.F., forniscono alcuni spunti interessanti in tema di responsabilità degli ISP.

Le sopra ricordate decisioni, le quali sviluppano le note teorie giuridiche che riguardano la responsabilità degli internet service providers nella somministrazione dei servizi telematici di “hosting” (differenziando i casi in cui essi assumano la connotazione di “hosting attivo”, ovvero di “hosting passivo”), oltre ad occuparsi della richiesta di rimozione dei contenuti abusivamente immessi in rete, rivolta agli ISP dai titolari dei diritti, si sono espresse sulla necessaria specificità della NTD, che in riferimento agli obblighi di identificazione e di rimozione dei contenuti illeciti da parte dei service provider, possono riguardare, a seconda della visione dei magistrati giudicanti, tutti i file – anche di diverso tipo e durata – che si trovano su una determinata piattaforma.

Ci troviamo di fronte, per quanto concerne l’obbligo di disabilitazione da parte dell’ISP dell’accesso degli utenti ai file contraffattivi, ad argomenti già oggetto della recente giurisprudenza del Tribunale di Torino e, in particolare, ai temi presi in esame in seno all’ordinanza collegiale del 19 ottobre 2015 nella causa R.G. 15897/2015. In tale provvedimento, di parziale rettifica della precedente ordinanza del giudice di prime cure, resa in data 3 giugno 2015 (R.G. 11343/2015), si erano valutati gli effetti di un eventuale ricaricamento da parte degli utenti dei file per i quali era stata rivolta al fornitore dell’hosting attivo richiesta di rimozione, come pure si era esaminata la sussistenza dell’eventuale obbligo, per gli ISP muniti di sistemi di fingerprinting dei contenuti, di ricercare i file di contenuto identico a quello riprodotto negli URL di volta in volta segnalati per il take-down.

Il Tribunale capitolino, nella prima sentenza, quella relativa ai comportamenti illeciti contestati ad un noto sito web, non ha avuto esitazioni nell’escludere che tale piattaforma potesse godere del c.d. “safe harbor” previsto dalla normativa interna (Art. 16 D. Lgsl. 70/2003) e unionista europea (Art. 14 Dir. 2000/31/CE) per le violazioni commesse dagli utenti della stessa, alla luce del fatto che il “modello di business” offerto da tale piattaforma prevede l’offerta gratuita di contenuti (in gran parte di proprietà di terzi) accompagnata dall’abbinamento dei file a messaggi e banner pubblicitari (attività definita “intensa” dai giudici alla stregua dell’esito della CTU svolta in corso di causa) essendo essa dotata di efficaci strumenti di profilazione degli utenti, oltre che di un sistema di indicizzazione e di organizzazione delle informazioni relative ai contenuti condivisi, tale da configurare un vero e proprio coinvolgimento dell’ISP nella messa a disposizione dei contenuti da parte degli utenti, con l’aggiunta a sostegno delle suddette iniziative di precise regole imposte agli utenti circa la responsabilità degli stessi gestori della piattaforma per gli illeciti di copyright commessi dagli uploader. La stessa piattaforma avrebbe inoltre creato, secondo la Corte, degli strumenti di supporto all’uso del sito web volti a soddisfare le richieste degli utenti al fine di valutarne i comportamenti e di fidelizzarli, coinvolgendoli nell’uso del sito stesso.

Chiarito, sulla base delle su estese osservazioni, il ruolo attivo svolto dall’ISP in questione nella gestione dei contenuti immessi in rete dagli utenti, il Tribunale ha quindi affrontato il punto riguardante l’irrilevanza delle diffide ricevute, in quanto esse non sarebbero state sufficientemente specifiche nell’indicare i contenuti da rimuovere. A tale riguardo, la Corte ha recisamente confutato la linea di giurisprudenza nazionale, di cui si è fatta portatrice la sentenza 10893/11 della Corte d’Appello di Milano, secondo cui sarebbe necessaria una dettagliata contestazione ai service provider contenente di regola gli indirizzi IP degli infringers “compendiati in singoli URL”. Infatti, il Tribunale di Roma ha escluso che le norme comunitarie e le decisioni della Corte di Giustizia mai abbiano prescritto l’indicazione degli URL nelle istanze di rimozione / disabilitazione, in quanto tali stringhe alfanumeriche non rappresentano contenuti, bensì la loro localizzazione, stabilendo altresì che il momento della “conoscenza effettiva” (“effective awareness”) della violazione commessa coincide con il sorgere della responsabilità degli ISP.

Di particolare interesse nell’esegesi della prima sentenza in esame è la parte in cui il giudice ha stabilito, attraverso il richiamo dei principi derivanti dal Codice della Proprietà Industriale, i criteri per il calcolo del risarcimento del danno patito dal titolare dei diritti per l’illecita messa a disposizione del pubblico dei file contenenti le opere protette.

La Corte, dato atto che la CTU da esso ordinata fosse completa ed esauriente, essendo stata in grado di determinare il numero complessivo delle opere diffuse, la loro durata, il loro tempo di permanenza on-line come pure il valore sia del corrispettivo che avrebbe dovuto essere pagato a titolo di royalty che le modalità di erogazione dei servizi pubblicitari da parte della piattaforma, seppure limitando la propria valutazione ai soli contenuti video di cui fosse provata l’effettiva presenza in rete, si è determinata nell’affermare che nello stabilire la misura del danno patito dal titolare dei diritti si debba non solo tenere in considerazione la tipologia del materiale sfruttato abusivamente online, ma anche di un modello di valutazione del prezzo del consenso basato sul minutaggio delle opere veicolate sulla piattaforma.

Sulla medesima linea della sopra illustrata decisione, si pone la Sent. 9026/2016 del 5 maggio 2016 del Tribunale di Roma, la quale riprende il fil-rouge della precedente decisione di Roma circa i criteri che determinano la responsabilità degli ISP.

Nel valutare l’obbligo di rimozione dei contenuti abusivi da parte dell’ISP, infatti – secondo la seconda sentenza – deve essere presa in considerazione, ai fini della “effettiva conoscenza” delle violazioni commesse su un sito web contraddistinto dalle peculiarità dell’”hosting attivo”, la possibilità (o meno) di “procedere ad una verifica preventiva del materiale immesso quotidianamente dagli utenti avuto riguardo alla complessità tecnica che un controllo del genere richiederebbe”.

Anche in merito all’obbligo di ottemperare senza indugio alle diffide dei titolari dei diritti, il giudice ha osservato che gli amministratori della piattaforma avevano rimosso i contenuti illeciti con un “ritardo non giustificabile” in quanto dalla diffida all’esecuzione erano trascorsi diversi mesi.

Si tratta, come è agevole constatare, di decisioni che tengono in debita considerazione l’evoluzione tecnologica ed il diverso ruolo che le piattaforme online vanno oggi occupando, tanto da suggerire una non più procrastinabile revisione delle norme della Direttiva sul Commercio Elettronico.

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