“Diritto autore: Parlamento chiarisca che Agcom è deputata alla tutela”

Gambino (Accademia Italiana Codice Internet): “La Consulta probabilmente respingerà i ricorsi contro l’Autorità, ma risoluzione dei problemi aperti non può essere lasciata alla magistratura”

Pubblicato il 12 Ott 2015

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“Vorrei che non sfuggisse che il tema è più ampio di questa vicenda che è stata trascinata malamente davanti alla Corte Costituzionale, anzi per certi versi se dalla Consulta dovesse uscire una decisione di inammissibilità si torni comunque sull’argomento in sede parlamentare”. Così Alberto Gambino, presidente dell’Accademia Italiana del Codice di Internet, nel corso di Diritto d’autore e libertà di espressione sul web davanti alla Corte costituzionale, convegno ospitato a Milano dall’Università Bocconi a pochi giorni dal pronunciamento della Consulta sulla legge in forza della quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato il regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, entrato in vigore il 31 marzo 2014.

“È necessario restituire centralità alle problematiche che ora si trovano davanti alla Corte costituzionale” ha affermato il Oreste Pollicino, docente di Diritto Comparato e Diritto dei Media presso l’Università Bocconi di Milano e socio fondatore dell’Accademia, nel suo intervento di apertura. “Le norme ora al centro delle ordinanze di rimessione non possono essere tacciate in alcun modo di un eccesso di delega – ha aggiunto – perché é lo stesso legislatore che con la legge comunitaria n. 39/2002, all’art. 31, ha previsto un ruolo della autorità amministrativa in posizione paritaria rispetto a quella giudiziaria come soggetto legittimato a ordinare ai fornitori di servizi internet la rimozione di contenuti illeciti. L’assenza di un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione da parte del Tar nelle ordinanze di rimessione potrebbe condurre a una declaratoria di inammissibilità della questione”.

Per Marco Bassini (Università degli Studi di Verona) “le ordinanze di rimessione si segnalano per la peculiarità di sollevare l’incidente di costituzionalità dopo aver risolto la maggior parte delle censure dei ricorrenti, in qualche modo anticipando il proprio convincimento. La stessa questione di costituzionalità cade su un parametro molto fumoso, e presenta un oggetto alquanto evanescente, pretendendo di attrarre nel problema della riserva di legge e di giurisdizione altri profili di incostituzionalità legati alla tutela dei diritti difensivi e alla precostituzione del giudice naturale. Sembra emergere chiaramente dalle ordinanze l’idea che il regolamento descriva un procedimento amministrativo separato da un procedimento giurisdizionale contenzioso, che rimane eventuale: molte delle censure sono rigettate proprio perché non si versa in un procedimento sanzionatorio ma in un procedimento che é volto a promuovere un enforcement pubblico del diritto d’autore”.

Gambino ha ricordato che “quando la legge sul diritto d’autore ha visto al luce, nel 1941, un anno prima della promulgazione del codice civile, l’Italia si trovava in una situazione non certo favorevole all’esercizio delle libertà individuali e dei diritti soggettivi. Eppure quella legge ha rappresentato nei decenni successivi un ottimo punto di equilibrio tra le prerogative morali ed economiche degli autori e la libera diffusione della cultura e dell’arte. Ora in quest’ultimo decennio le nuove tecnologie sembrano avere messo in discussione quel punto di equilibrio, di qui nasce l’esigenza del regolamento Agcom sul diritto d’autore”.

“La rivoluzione di Internet – ha aggiunto Gambino – va ad intaccare il rapporto individuale tra l’opera protetta dell’ingegno e la titolarità del soggetto; mentre prima c’era il supporto materiale e la riproducibilità era sotto il governo dei titolari dei diritti, lo scenario viene travolto dalle tecnologie riducendo la possibilità di controllo dell’autore sulle opere che hanno il suo tratto”.“Condivido il pronostico che si arriverà ad una dichiarazione di inammissibilità – ha concluso Gambino – ma non penso che ciò chiuda il tema. Rimarrebbe, infatti, una contraddizione all’interno dell’architettura dello Stato e del bilanciamento dei poteri in quanto mentre l’Agcom cercava con il lanternino i riferimenti normativi alla sua competenza il Parlamento restava silente, con l’effetto che i giudici amministrativi, pur con i limiti detti, hanno rimesso la questione di fronte alla Corte costituzionale.

La riflessione allora deve proseguire per arrivare ad avere una disposizione di legge che dica espressamente che l’Agcom è il soggetto che non solo vigila ma ha anche poteri di tutela con riferimento alle opere protette online e, soprattutto, marchi il confine tra i poteri dell’autorità amministrativa e quella giudiziaria. Io vorrei davvero che si porti all’attenzione del legislatore questa esigenza assieme a quella, ancora più generale, di inserire nella Carta costituzionale una sezione dedicata alle autorità amministrative indipendenti e ai loro compiti”.

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