LA SENTENZA

La Cassazione: i blog non sono stampa clandestina

La suprema Corte stabilisce che non è necessaria la registrazione della testata in tribunale. Giulietti (Articolo 21): “Sentenza storica”

Pubblicato il 11 Mag 2012

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Non serve procedere alla registrazione della “testata” presso il Tribunale della Stampa per gestire un blog di informazione con la conseguenza che non si configura il reato di “stampa clandestina”, previsto dalla legge sulla stampa del 1948, a meno che non ricevano finanziamenti pubblici. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, ribaltando le sentenze di primo e secondo grado con le quali i giudici del Tribunale di Modica e della Corte di Appello di Catania avevano condannato, per stampa clandestina, il giornalista e blogger Carlo Ruta per aver pubblicato il suo sito www.accadeinsicilia.net senza registrare preventivamente la testata in Tribunale.

“Esprimiamo soddisfazione per la sentenza in favore di Carlo Ruta – dichiara il portavoce di Articolo 21, Giuseppe Giulietti – Si tratta di una sentenza storica e che stronca sul nascere qualsiasi tentativo di tornare a colpire nel futuro blog e siti attraverso un’interpretazione strumentale della legge sulla stampa del ’48 e della nuova legge sull’editoria del 2001”.

“La Corte di Cassazione – prosegue Giulietti – ha dissolto come neve al sole il tentativo di procedere, attraverso l’uso surrettizio del reato di stampa clandestina, alla condanna del blog dello storico Ruta che aveva pubblicato importanti documenti sulla mafia”.

“In ogni caso – conclude – per evitare qualsiasi equivoco, anche per il futuro, in occasione della ridefinizione della legge sull’editoria annnunciata proprio in queste ore dal sottosegretario Peluffo presenteremo insieme a Vincenzo Vita provvedimenti abrogativi specifici, e anche tali da evitare che qualche altro magistrato possa essere indotto in tentazione in futuro”.

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