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Il Cad c’è ma resta sulla carta

La rivoluzione digitale non tocca la burocrazia: per leggere un testo ufficiale fa fede solo la cara vecchia Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il 15 Lug 2013

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È il Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad), una rivoluzione nei rapporti fra cittadino e le burocrazie. Articolo 2: «Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione». Il significato è indubbio: per comunicare con la PA posso usare il web invece di fare la fila allo sportello e non c’è nemmeno bisogno di spedire raccomandate, basta una e-mail.

L’art.4 prevede che: «Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa». Fantastico: abbiamo eliminato la carta, anche se vi sono amministrazioni esenti dagli obblighi del Cad per «l’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale». Così ad esempio l’Esercito non rende note le concessioni degli alloggi di servizio, che non sempre sono limpide.

Va bene lo stesso, è una bella legge. La rileggo. Questa volta comincio dal prologo, che avevo saltato: «…il testo normativo qui di seguito esposto (come quello di ogni disposizione normativa pubblicata sul sito dell’Agid) non ha alcun carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza». Gratta gratta, se la legge toglie al burocrate il potere della carta, egli quatto quatto se lo riprende.

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