L’attività del Garante della Privacy per contrastare le “distorsioni del fenomeno del telemarketing” spesso “riconducibili al lavoro dei call center”, è sempre stata “molto decisa”, tanto che nel corso del 2013 l’Authority ha “effettuato 23 attività ispettive” nei confronti di società di servizi di call center, mentre nel solo periodo 2013-2014 ha avviato “28 procedimenti sanzionatori” per chiamate indesiderate e “60 per violazione delle norme sull’informativa e sul consenso” e “di questi procedimenti sanzionatori 47 sono stati adottati direttamente nei confronti di call center”.
Ad affermarlo è stato il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, nel corso di un’audizione oggi in Commissione Lavoro della Camera, riferendo i risultati dell’Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano. “In generale, le attività svolte dai call center, quando non finalizzate alla semplice assistenza tecnica o informazione telefonica, sono da ricondurre nell’ambito del più ampio fenomeno del telemarketing” ha precisato Soro.
“A partire dal 2010 – ha detto il Garante della Privacy – sono stati avviati accertamenti nei confronti di società di telecomunicazioni che hanno permesso di conoscere anche le modalità con le quali i call center di cui si avvalgono, trattano i dati personali dei potenziali clienti”.
Soro ha quindi riferito che “nel corso del 2013 sono state invece effettuate circa 23 attività ispettive a società che prestano servizi di call center anche in favore di più operatori economici” e “con riferimento al fenomeno delle chiamate indesiderate per finalità promozionali sono stati avviati, soltanto nel 2013-2014, circa 28 procedimenti sanzionatori per violazione del Registro delle opposizioni (il cui illecito prevede sanzioni da 10.000 a 120.000 euro) e 68 procedimenti sanzionatori per violazione delle norme sull’informativa (con sanzioni da 6.000 a 36.000 euro) e sul consenso (con sanzioni da 10.000 a 120.000 euro)”.
E “di questi procedimenti sanzionatori 47 sono stati adottati direttamente nei confronti di call center” ha aggiunto il Garante. Nell’ ambito delle sue attività, inoltre, “il Garante – ha proseguito Soro – ha richiamato l’obbligo di provvedere alla regolare formazione degli operatori che trattano i dati, di effettuare verifiche periodiche sull’ osservanza delle istruzioni impartite, di adottare tutte le misure di sicurezza opportune, impedendo ad esempio agli operatori di estrarre i dati dai sistemi ovvero effettuarne copia od alterarli”.
Riguardo a maggiori rischi di abuso di dati personali da parte di call center delocalizzati in Paesi extra Ue, Soro ha rimarcato che “non sembra giustificato un diffuso allarme”, tuttavia, ha aggiunto, questo tema “è particolarmente delicato soprattutto nei casi in cui i soggetti che operano nei Paesi esteri potrebbero non garantire adeguate misure di protezione e sicurezza, comprese le modalità con cui vengono conservati i dati, esponendoli a rischi di utilizzi illeciti”.
“Sarebbe opportuno introdurre nell’ ordinamento -è stata inoltre l’opinione del Garante- una disposizione con la quale attribuire espressamente al soggetto per conto del quale si effettua il contatto promozionale la titolarità dei dati trattati e, conseguentemente, prevedere, in caso di illeciti, una responsabilità in solido con i soggetti terzi che hanno effettuato la chiamata”.