RETI

Fibra ottica, ecco cosa prevede il nuovo decreto

Nuovo regime fiscale per gli operatori, nascita del catasto delle infrastrutture e sblocco delle tecnologie innovative di scavo. Tutte le novità contenute nel nuovo testo in vigore da oggi

Pubblicato il 10 Mar 2016

Andrea Frollà

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Dopo la pubblicazione di ieri in Gazzetta Ufficiale, il decreto fibra ottica (Dlgs 33/2016) inizierà a produrre i propri effetti da oggi. L’entrata in vigore del testo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 febbraio rappresenta una novità importante per il settore delle comunicazioni, soprattutto in vista della partita sulla banda larga e ultralarga. Le nuove norme, che nelle scorse settimane erano state al centro di un vero e proprio “giallo”,  puntano infatti ad accelerare i tempi di realizzazione della posa della fibra ottica e a favorire un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie in materia di scavo.

Perché si tratta di un provvedimento importante? Cosa cambia per gli operatori di rete? Quali sono le principali novità del testo?

L’obiettivo della nuova legge – Il decreto approvato dal Cdm di metà febbraio attua una direttiva europea del 2014 e definisce “norme volte a facilitare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”. Un obiettivo che le disposizioni puntano a raggiungere “promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell’installazione di tali reti”. Proprio rispetto a tali finalità si è scelto di stabilire i requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche.

Addio agli oneri non ricognitori – Una delle principali novità di rilievo è quella relativa al regime fiscale cui possono essere assoggettati gli operatori. Come dispone il 3° comma dell’articolo 12, che interpreta il comma precedente, “gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”. Vale a dire che gli operatori potrebbe essere tassati per la sola occupazione di suolo pubblico (Tosap e Cosap), levando ai Comuni la possibilità di imporre altre tasse sui lavori, ossia i cosiddetti i cosiddetti oneri non ricognitori.

Via libera alle tecnologie di scavo innovative – Una novità importante è quella che arriva dall’articolo 5, relativo al coordinamento delle opere di genio civile ed accesso all’infrastruttura in corso di realizzazione. La disposizione prevede infatti che in assenza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia “effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale”. Di fatto, una spinta all’utilizzo delle soluzioni trenchless. Ma c’è di più, perché “le specifiche delle tecniche di posa su tralicci e pali, di scavo tradizionale e di scavo a basso impatto ambientale, nonché dei relativi ripristini sono definite dall’Ente nazionale italiano di unificazione attraverso le apposite norme tecniche e prassi di riferimento”. Una previsione che dà potere all’ente incaricato di definire gli standard e in sostanza elimina la necessità di ricorrere continuamente a interventi normativi “di sblocco” delle tecnologie innovative. Si tratterebbe di un cambio di paradigma importante, visto che finora ogni nuova tecnica di scavo deve aspettare l’autorizzazione di uno specifico provvedimento legislativo per essere introdotta sul mercato. Previsti anche per le opere di genio civile obblighi di trasparenza e tempistiche precise (artt. 6 e 7).

Le novità sull’accesso alle infrastrutture – L’articolo 3 contiene diverse previsioni di regolazione sull’accesso alle infrastrutture fisiche. A ogni gestore e operatore viene riconosciuto “il diritto di offrire ad operatori di reti l’accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”.

Fermi restando i principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza, il rifiuto alla richiesta di accesso può essere opposto solo in alcuni casi elencati dal decreto. Tra questi la “inidoneità a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”, la “indisponibilità di spazio” o il fatto che “l’inserimento sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l’incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l’integrità e la sicurezza delle reti”.

Previsti due mesi dal ricevimento della richiesta di accesso per esplicitare eventualmente i motivi del rifiuto. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti in causa può rivolgersi e chiedere una decisione vincolante all’Autorità garante per le Comunicazioni (Agcom), individuata dall’articolo 9 quale organo incaricato di risolvere le controversie.

Nasce il “catasto delle infrastrutture” – Al fine di facilitare l’installazione delle nuove reti ad alta velocità, il decreto ha previsto una “mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale” (art. 4). Nascerà in sostanza il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, con il Mise che entro fine aprile 2016 dovrà stabilire le regole tecniche della sua creazione, ivi incluse modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali. Inoltre, “entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione” confluiranno nel maxi-archivio “tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale”. O comunque, tali dati saranno resi accessibili compatibilmente con le regole stabilite per il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. Il testo stabilisce poi tutte le regole e i tempi per la richiesta di accesso ai dati, con la previsione di eventuali casi di esenzione dalla fornitura dei dati.

Novità anche per i condomini – Come si legge nel testo, all’articolo 8, ai “proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell’articolo 135-bis del decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione” viene riconosciuto il “il diritto, ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo (che sarà stabilito dall’Agcom”.

Il decreto fibra ottica ha infatti aggiunto l’articolo 135-bis al Dpr 380/2001, prevedendo una serie di norme sulle installazioni all’interno delle infrastrutture condominiali. Si prevede che tutti gli edifici di nuova costruzione, la cui autorizzazione edilizia sia posteriore al 1° luglio 2015, siano “equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete”.

Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio, spiega la norma, si intende “il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete”.

Non solo: “tutti gli edifici di nuova costruzione” sempre con domande di autorizzazione edilizia post luglio 2015 dovranno anche essere “equipaggiati di un punto di accesso (il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga)”. Lo stesso obbligo vale anche per “opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire”.

Gli edifici equipaggiati secondo quanto previsto da questa norma potranno beneficiare di una “etichetta volontaria e non vincolante di edificio predisposto alla banda larga”, che sarà rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti individuato secondo le leggi vigenti. Anche per le controversie tra i condomini o i proprietari di unità immobiliari e gli operatori di rete vale la previsione dell’Agcom quale organismo incaricato di risolvere le eventuali dispute.

Le sanzioni previste dal Codice – L’articolo 10 stabilisce poi tutte le sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche e applicabili nei casi di violazione di uno dei commi presenti nel decreto fibra ottica. Un provvedimento complessivo dal quale, come prevede l’articolo 13, non deriveranno “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

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