Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi in esame preliminare il decreto legislativo che ridefinisce la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, su proposta del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e del ministro per lo sport con delega all’editoria Luca Lotti. Ora lo schema di decreto sarà trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Due le misure che riguardano più da vicino le testate digitali: da una parte, tra i requisiti di accesso ai contributi, compare quello che l’edizione cartacea sia necessariamente affiancata da quella digitale. E poi rispetto ai criteri di calcolo dei contributi, che saranno calcolati in parte come rimborso di costi e in parte in base al numero di copie vendute, verranno “riconosciuti in percentuale più alta i costi connessi all’edizione digitale, al fine – si legge nella nota di Palazzo Chigi – di sostenere la transizione dalla carta al Web”.
Il decreto, spiega il comunicato, al fine di garantire coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all’editoria, prevede la ridefinizione della disciplina dei contributi a quotidiani e periodici, misure per gli investimenti delle imprese editrici, l’innovazione del sistema distributivo e il finanziamento di progetti innovativi, di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione. “L’obiettivo è quello di assicurare il sostegno pubblico necessario alle voci informative autonome e indipendenti – prosegue la nota – in particolare a quelle più piccole e legate alle comunità locali, che rischiano di risentire maggiormente dell’attuale situazione di crisi del mercato editoriale. Le risorse sono reperite nell’ambito di quelle assegnate alla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, costituito con la legge di stabilità 2016”.
Possono essere destinatarie dei contributi all’editoria, purché pubblichino quotidiani e periodici, cooperative giornalistiche, imprese editrici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore della legge di delega; enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti, imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche, imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, associazioni dei consumatori che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell’elenco istituito dal Codice del consumo, imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero. Sono invece espressamente escluse le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d’informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche.
Per alcune tipologie di imprese editrici si riduce inoltre il limite dei cinque anni di costituzione dell’impresa e di pubblicazione della testata, portandolo a due, e si consente perciò l’accesso ai contributi a nuove iniziative editoriali.
Quanto alle modalità di erogazione, si prevedono due rate, consistenti in un acconto pari al 50 per cento del contributo erogato nell’anno precedente e in una seconda rata a saldo: qualora l’impresa che ha beneficiato dell’anticipo non risulti in possesso di tutti i requisiti previsti, dovrà restituire quanto percepito.