CONCORRENZA

Antitrust, multa a Telecom di 300mila euro per pratiche commerciali scorrette

La sanzione per violazione della precedente delibera. Nel mirino la modalità di addebito delle rate di un apparato in caso di recesso

Pubblicato il 21 Ago 2017

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Telecom è stata sanzionata per 300mila euro dall’Antitrust per aver violato una precedente delibera dell’Authority del 27 luglio 2016. Secondo quanto si legge nel bollettino, l’operatore telefonico ha reiterato una condotta di pratica commerciale scorretta relativa all’addebito delle rate in un’unica soluzione in caso di recesso, da parte dell’utente, a seguito della modifica unilaterale che portava da 30 a 28 giorni il rinnovo delle offerte di telefonia mobile attive al 2 agosto 2015 e abbinate alla vendita a rate di prodotti.

“Con provvedimento n. 26134 del 27 luglio 2016 – ricorda l’Antitrust nel suo bollettino – notificato in data 5 agosto 2016, l’Autorità ha deliberato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da Telecom Italia S.p.A. nel periodo compreso tra il 2 agosto e il 31 dicembre 2015, consistente nell’aver ridotto il periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni delle offerte di telefonia mobile attive al 2 agosto 2015 abbinate alla vendita a rate di prodotti (smartphone, tablet ecc.), e nella previsione dell’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue a scadere per il prodotto e di ulteriori somme – nei soli casi di mobile network portability – a carico di coloro che, a seguito della modifica de qua, hanno esercitato il diritto di recesso, richiedendo la cessazione delle opzioni tariffarie attive o il passaggio ad un altro operatore”. Nello specifico, sottolinea l’Autorità, era stata accertata “l’aggressività della condotta in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del consumo, rilevando che la stessa, comportando un aggravio economico per il cliente che non intendesse accettare le modifiche predisposte unilateralmente dalla società, integra gli estremi di una coercizione o di un indebito condizionamento, idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore rispetto all’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 70, comma 4, cod. com. elettr., facendogli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 3. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale”.

“Sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio dall’Autorità in data 20 marzo 2017, è emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato. In particolare, da rilevazioni del sito internet dell’operatore www.tim.it, è emerso che nell’ambito della manovra di variazione delle condizioni di navigazione in mobilità di una serie di offerte con traffico dati e delle condizioni contrattuali di alcune opzioni della gamma ‘TIM Special’ comunicata dal 15 febbraio 2017, e in vigore dal mese di aprile 2017, Telecom ha previsto nel caso di opzioni mobili abbinate alla vendita a rate di prodotti (smartphone, tablet ecc.), l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue a carico di coloro che, a seguito della modifica de qua, intendono esercitare il diritto di recesso loro riconosciuto dall’art. 70”, conclude l’Antitrust.

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