L’Ecofin di Tallin dei giorni scorsi aveva suscitato grandi attese intorno alla possibile formulazione di una innovativa proposta di web tax. L’interesse derivava dal fatto che l’iniziativa veniva assunta da Francia, Germania, Spagna e Italia – cioè i maggiori mercati europei (Brexit permettendo) della web economy – anche a prescindere dall’adesione degli altri membri della Comunità europea e in sostanziale presa di distanza dall’inconcludente sede Ocse. Ovvio che il consenso degli altri paesi Ue andava comunque ricercato. Ma il messaggio dell’iniziativa era inequivoco: basta con le tergiversazioni.
Alla posizione non attendista di quella che potremmo chiamare la “banda dei quattro” si sono associati Austria, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Romania, Slovenia; bilanciati, però, dalla ferma ostilità di Irlanda, Lussemburgo e Malta, con Olanda e Belgio in sorniona attesa. Sfortunatamente, da Tallin è uscito solo un invito alla Commissione Ue a formulare essa una proposta adeguata (“any effective solution”). Il che conferma che, al di là della fermezza di propositi annunciati e della oggettiva difficoltà tecnica di formulazione della norma, la patata scotta ed è meglio passarla in mani altrui, meglio se un po’ più anonime.
L’intervento propugnato dalla “banda dei quattro” un qualche contenuto, comunque, lo ha. Consiste, sostanzialmente, nell’applicazione di una ritenuta secca sui pagamenti provenienti da uno stato (stato della fonte) verso il percettore di un altro stato (stato del prestatore) qualora questi non abbia dichiarato di avere una stabile organizzazione nel territorio dello stato della fonte.
Sennonché qualora i paesi proponenti o aderenti si limitassero a modificare in tal senso la propria legislazione interna, essa resterebbe comunque inefficace nei confronti di quegli stati con cui hanno firmato trattati contro le doppie imposizioni, perché quei trattati prevalgono sulle norme nazionali. E consentono, quindi, la tassazione nel paese della fonte solo laddove l’attività produttiva di ricavi sia esercitata (da parte dell’impresa dello stato del prestatore) attraverso una stabile organizzazione localizzata nello stato della fonte. Poiché tutti i paesi Ue hanno firmato trattati tra loro e con gli Stati Uniti, una novità normativa del genere produrrebbe solo un buco nell’acqua. Ed ecco, allora, la trovata: i trattati contro le doppie imposizioni riguardano solo tasse qualificabili come “imposte sul reddito”.
E così la “banda dei quattro” ipotizza, oggi, l’applicazione di una ritenuta secca denominata “equalization tax”, non qualificabile come “imposta sul reddito”.
Questa imposta si applicherebbe sui ricavi realizzati da imprese estere operanti sul mercato nazionale e prive di stabile organizzazione nello stesso. Non vestirebbe i panni di un’imposta sostitutiva (se lo fosse e sostituisse l’imposta sulle stabili organizzazioni staremmo punto e a capo). Del resto, anche l’inglese Dpt (Diverted Profit Tax) ha la pretesa di presentarsi come imposta particolare, cioè non contemplata nei trattati. Consegue che la equalization tax dovrebbe sfuggire alla tagliola dei trattati in vigore perché ivi non espressamente contemplata e palesemente non riconducibile alla tassazione di un reddito. Ma si badi bene che contro questa tesi c’è già chi preconizza il conflitto con il patto di Roma che impedisce la creazione di imposte sul giro d’affari diverse dall’Iva. Ed è evidente che Irlanda e company potrebbero ben ricorrere alla Corte di giustizia europea per farne dichiarare l’illegittimità.
Resta in sospeso la modalità con cui applicare l’imposta in questione. Lo schema della ritenuta può essere facilmente imposto a pagatori-imprese, ma non a persone fisiche. Queste ultime, peraltro, pagano perlopiù attraverso l’utilizzo di intermediari finanziari. La ritenuta in questo caso dovrebbe gravare sul soggetto che procede a eseguire l’ordine di pagamento. La patata passata alla Commissione Ue si conferma, dunque, assai bollente perché va riempita di contenuti tutt’altro che neutri.
In conclusione, da un lato resta confermato che la via maestra sarebbe un accordo in sede Ocse, che modifichi i requisiti della stabile organizzazione, abrogandola o aggiornandola alla web economy. Dall’altro, il freno lì imposto da Usa e sodali obbliga a qualche forzatura se non si vuole perpetrare l’inaccettabile situazione attuale. La “banda dei quattro” non ha quindi alternative: se vuole avere armi per obbligare l’Ocse a muoversi deve forzare la mano e farlo con una strumentazione anche discutibile ma non palesemente illegittima.
E l’Italia? Paradossalmente il nostro sistema contiene una norma che legittimerebbe una simile forzatura: è l’articolo 23, comma 1, lettera (f), del Tuir, dove vengono contemplate – per essere tassate in Italia quali “redditi diversi” – le “attività svolte nel territorio dello stato” da soggetti non residenti. Ci vuole, insomma, un po’ di coraggio: ma stare fermi non si può più.
*L’articolo è pubblicato su lavoce.info