La proposta concernente l’introduzione di un tributo – c.d. web tax – con una aliquota (seppur modesta) applicata al fatturato realizzato online invece che all’utile, è la risposta di Italia, Francia, Germania e Spagna al problema della regolamentazione fiscale degli scambi inerenti le transazioni eseguite online. L’obiettivo dei legislatori europei sembra più quello di porre rimedio in extremis ad una situazione che è ormai in essere da un decennio piuttosto che quello di cercare una soluzione giuridica dove inquadrare il fenomeno del mercato digitale, il cui volume d’affari – per lo meno nel settore dei beni di consumo e di quelli hi-tech – sta per superare quello deli sistemi tradizionali di distribuzione e vendita di beni e servizi.
Le proposte sulla web tax si limitano infatti a prevedere ipotesi per realizzare un prelievo (aggiuntivo) nel più breve tempo possibile sulle transazioni commerciali eseguite online ma senza analizzare a fondo il problema e senza tener conto delle asimmetrie che, a livello di regolamentazione fiscale, potrebbero comunque continuare a realizzarsi rispetto al mercato “reale”.
La normativa fiscale non deve rappresentare un ostacolo allo sviluppo dell’economia digitale ma, al contempo, deve garantire quei principi di equità, capacità contributiva e solidarietà, evidentemente non permeati nella cultura economica delle multinazionali digitali.
D’altro canto, l’attuale sistema fiscale è incapace di fronteggiare le dinamiche evolutive di un mercato – già per caratteristiche intrinseche – ad alto rischio di elusione o evasione fiscale. È di dominio pubblico che i c. d. “colossi digitali”, sfruttando anche l’aver sede nei paesi europei a bassa fiscalità, hanno svariate possibilità di ridurre il carico fiscale, di erodere la base imponibile e di trasferire gli introiti in paesi a fiscalità privilegiata (ad. es. mediante triangolazioni tra Paesi UE ed extra-UE).
Se ricorrere a soluzioni fiscali isolate e unilaterali potrebbe esporre al rischio di ulteriore frammentazione dello scenario, come ribadito dagli statunitensi, le lungaggini per l’adozione di un modello globale comune rischiano di non colmare tempestivamente le lacune dell’ordinamento fiscale, a vantaggio di chi a fini utilitaristici le utilizza per massimizzare i suoi profitti a danno della libera concorrenza e dell’economia reale.
La ideazione ed applicazione di un modello unitario semplificato da parte dei singoli stati membri sono certamente tratti qualificanti del processo di armonizzazione fiscale oltre che la soluzione maggiormente auspicabile in termini di efficacia strategica ed efficienza operativa nel lungo periodo. Quello che manca è un inquadramento unitario della materia.
A nostro avviso, il concetto di stabile organizzazione andrebbe riformato in ragione del fatto che le regole di imposizione sul reddito vigenti, basate sulla presenza fisica e sul luogo di produzione del bene o del servizio sono ormai inattuali e inadeguate.
Le disuguaglianze frutto di tale inadeguatezza e della correlata elusione/evasione delle imposte si riflettono anche sul piano concorrenziale. Il sistema applicato al commercio transfrontaliero attuato con i metodi tradizionali è complesso e dispendioso. Le imprese che operano nel mercato “reale”, soprattutto piccole e medie, oltre a sopportare costi di compliance proporzionalmente maggiori rispetto alle grandi realtà, sono svantaggiate rispetto ai concorrenti che operano online. Questi sono oramai colossi multinazionali e possono sfruttare complicate strutture di pianificazione fiscale riuscendo a vendere online beni in esenzione d’imposta grazie al privilegio riservato alle importazioni di piccole spedizioni. Un sistema di tassazione che produce di fatto delle distorsioni anticoncorrenziali tra gli operatori, sotto il profilo degli investimenti, della patrimonializzazione e, conseguentemente, dell’allocazione delle risorse, risulta antitetico ad un sistema fiscale efficiente ed ad un equilibrato sviluppo del sistema paese.
Anche a fini fiscali la digitalizzazione dei rapporti commerciali dev’essere intesa come la trasposizione di fenomeni della vita reale in un diverso formato. L’asimmetria concorrenziale è tale che, oggi, ad essere discriminato non è il commercio online ma i vecchi sistemi “reali” di distribuzione e vendita di beni e servizi, il cui plusvalore generato è tassato sia a livello diretto che indiretto nel luogo in cui si realizza concretamente la transazione.
In questa prospettiva anche per le vendite online il luogo della transazione potrebbe essere individuato nel paese di stabilimento dell’acquirente. E’ qui che va tassato alla fonte il plusvalore generato dalla transazione. Chi usufruisce del mercato di provenienza dei propri clienti è doveroso che contribuisca fiscalmente nel luogo in cui tale reddito è stato prodotto.
Sotto questo profilo non sembra che possano ritenersi valide alcune delle soluzioni prospettate nell’ultima comunicazione della Commissione (COM/2017/547) quali quelle riguardanti l’introduzione della ritenuta sulle transazioni digitali o la tassazione dei ricavi derivanti dalla pubblicità in rete. Per il recupero del gettito sarebbe piuttosto opportuno approfondire gli spunti sull’Equalisation tax che avrebbe come obbiettivo quello di assoggettare ad imposta i redditi non tassati o non sufficientemente tassati, generati da tutte le attività di business online.
Da escludersi, invece, ogni scelta impositiva che possa anche indirettamente ricadere sull’utilizzatore dei beni e servizi: la conseguente contrazione dell’offerta infatti andrebbe solo a scapito dell’intero mercato, sia di quello reale che di quello online.
Ci rendiamo perfettamente conto della complessità di realizzare una soluzione che tassi in via diretta nel luogo di produzione del plusvalore le transazioni commerciali online, ma riteniamo che questa possa essere attuata rivedendo ed adattano al fenomeno del commercio online le norme fiscali che regolano l’imposizione degli scambi commerciali tra gli stati membri della Comunità e quelle che disciplinano gli scambi con i paesi extracomunitari.
Il rischio di adottare soluzioni diverse, come già detto, è quello di favorire le imprese che operano online rispetto a quelle che abbiano deciso di distribuire il prodotto/servizio con i metodi tradizionali.