La Corte di Giustizia Europea riunita oggi a Lussemburgo ha stabilito che la ritrasmissione di canali televisivi free captati nell’etere è illecita se non viene preventivamente autorizzata dal titolare dei diritti, cioè dall’editore del canale. Un’autentica svolta in materia televisiva a livello comunitario. La Corte Europea è giunta a questa sentenza esaminando la causa C-265/16 che oppone la società Vcast Limited a Rti-Mediaset davanti al Tribunale di Torino.
La causa è stata sollevata da Vcast Limited, società di diritto inglese, per ottenere il riconoscimento della legittimità della propria attività (servizio di videoregistrazione in modalità “cloud computing” di canali tv di terzi) equiparandola a quella di qualsiasi privato che ha facoltà di videoregistrare liberamente contenuti televisivi senza richiedere alcuna autorizzazione preventiva al titolare dei diritti.
Mediaset-Rti si era opposta a tale pretesa, chiedendo al contrario di vietare a Vcast la messa a disposizione di contenuti altrui a fini commerciali anche attraverso l’attività di videoregistrazione. Il Tribunale di Torino, come già in precedenza il Tribunale di Milano e quello di Roma, ha inibito in via provvisoria a Vcast l’esercizio di tale attività in base alle norme italiane sul diritto d’autore. Ma prima di pronunciarsi in via definitiva, ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea indicazioni interpretative in merito alla Direttiva comunitaria sul diritto d’autore.
La sentenza odierna esplicita in modo inequivoco che tale attività deve essere soggetta ad autorizzazione da parte del titolare dei diritti e la continuazione del giudizio italiano sulla vicenda sarà vincolata al parere oggi espresso dalla Corte Europea.
In particolare si ritiene che, nella misura in cui il servizio offerto dalla VCAST consiste nel mettere a disposizione delle opere tutelate, esso configura una comunicazione al pubblico. A tale proposito, la Corte ricorda che, secondo la direttiva, qualunque comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione di un’opera o di materiale tutelato, dev’essere soggetta all’autorizzazione del titolare dei diritti, con la precisazione che il diritto di comunicazione di opere al pubblico ha un significato ampio, che comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo.
La Corte ritiene che la trasmissione originaria dell’operatore di diffusione radiotelevisiva, da un lato, e quella di VCAST, dall’altro, siano effettuate in condizioni tecniche differenti, mediante l’utilizzazione di diverse modalità di trasmissione delle opere, ognuna di esse destinata a un proprio pubblico. Da ciò la Corte conclude che la (ri)trasmissione effettuata dalla VCAST costituisce una comunicazione al pubblico differente da quella originaria e deve, pertanto, ricevere l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi. Di conseguenza, un tale servizio di registrazione da remoto non può ricadere nell’eccezione di copia privata.
Al di là del caso specifico, la sentenza comunitaria di oggi rappresenta una pietra miliare nella giurisprudenza in materia: è ora stabilito che qualunque società voglia ritrasmettere per proprie finalità commerciali il segnale televisivo di un broadcaster concorrente – anche se diffuso liberamente e gratuitamente nell’etere – deve ottenere l’autorizzazione preventiva del titolare del diritto.
La Vcast mette a disposizione dei propri clienti, su Internet, un sistema di videoregistrazione da remoto delle emissioni di operatori televisivi italiani trasmesse per via terrestre, tra cui quelle della Reti Televisive Italiane (RTI). Il cliente seleziona un’emissione e una fascia oraria. Successivamente, il sistema gestito dalla VCAST capta il segnale televisivo mediante le proprie antenne e registra la fascia oraria di emissione selezionata in uno spazio di memorizzazione su cloud mettendo così a disposizione del cliente, attraverso Internet, la copia delle emissioni radiodiffuse.