Ricorso inammissibile. Condanna al pagamento di 7.200 euro a favore di Vodafone e compensazione delle spese a favore di Wind. Questa la decisione messa nero su bianco dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 30974 pubblicata il 27 dicembre che ha messo la parola fine al ricorso presentato da Telecom Italia nei confronti delle due telco nonché dell’Authority per le Comunicazioni e relativa ai costi del servizio universale applicati dal 1999 al 2003.
“Il ricorso è inammissibile – si legge nella sentenza-. Secondo il consolidato orientamento di queste Sezioni unite, le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale”. Con la sentenza impugnata, inoltre, il Consiglio di Stato “ha esercitato il sindacato di legittimità in merito ai provvedimenti amministrativi impugnati attraverso il controllo della loro motivazione e dell’adeguatezza dei dati acquisiti e valutati”. La Cassazione ribadisce che riguardo ai provvedimenti dell’Agcom “sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito”, ossia che “non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo c.d. di tipo “forte” sulle valutazioni tecniche opinabili”.