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Sulla fibra ottica multata anche Fastweb, l’Antitrust: “Pubblicità ingannevole”

Sanzione da 4,4 milioni: è la terza – dopo quella a Wind Tre e a Tim – comminata dall’authority guidata da Pitruzzella per le modalità con cui vengono pubblicizzate le offerte in ultrabroadband: “Omesse le informazioni sulle caratteristiche del servizio”. A scapito dei consumatori

Pubblicato il 23 Apr 2018

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Dopo le bollette a 28 giorni le compagnie Tlc trovano la strada della ribalta su un nuovo terreno: la fibra ottica. Dopo Tim e Wind Tre ora è Fastweb a finire nel mirino dell’Antitrust: multa da 4,4 milioni per l’uso di slogan pubblicitari che enfatizzano “l’utilizzo integrale ed esclusivo della fibra” senza evidenziare caratteristiche e limiti dell’offerta. Pubblicità ingannevole, informazioni insufficienti agli utenti, omissioni di particolari: elementi che portano l’authority a colpire duro per “l’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti in continua e radicale evoluzione, a fronte di una crescente offerta di servizi digitali”.

Con la multa a Fastweb l’Antitrust ha comminato in complesso oltre 13 milioni di multe. Di poche settimane fa la sanzione a Wind Tre che svolge “campagne pubblicitarie” senza fornire informazioni sulle caratteristiche dell’offerta in fibra e sulle differenze di servizi disponibili e di performance: ad esempio i tempi di attesa per la fruizione dei servizi. A marzo era stata la volta di Tim: “Le diverse campagne pubblicitarie – ha scritto l’authority in quell’occasione – hanno omesso o indicato in modo non sufficientemente chiaro che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento”.

Ora Fastweb: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “nella sua adunanza dell’11 aprile 2018 – fa sapere in una nota -, ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Fastweb S.p.A., per un ammontare complessivo di 4.400.000 euro”. Perché nelle campagne pubblicitarie “inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica (sito web, below the line spot televisivi e affissionali), Fastweb, a fronte del ricorso a claim volti ad enfatizzare l’utilizzo integrale ed esclusivo della fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell’offerta, sui limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, sulle differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra”.

Secondo l’authority guidata da Giovanni Pitruzzella si tratta di una condotta “omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra”, non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta”.

Non basta. I claim presenti nelle campagne pubblicitarie sulla fibra di Fastweb “non contenevano chiari riferimenti alla circostanza che le massime velocità di connessione fossero ottenibili solo in virtù dell’attivazione di un’opzione aggiuntiva in promozione gratuita per un periodo limitato e, poi, a pagamento”. Scorretto, perché l’assenza di un’informazione chiara “su tali profili impedisce al consumatore, pertanto, di prendere una decisione consapevole sull’acquisto dell’offerta in fibra. La condotta ingannevole e omissiva risulta particolarmente rilevante in considerazione dell’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti in continua e radicale evoluzione, a fronte di una crescente offerta di servizi digitali”.

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