Una sanzione da 4,6 milioni di euro per pratica commerciale scorretta è stata decisa dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. “Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi) – spiega l’Antitrust in una nota – Vodafone, a fronte del ricorso a claim volti a enfatizzare il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, ha omesso di informare immediatamente e adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le relative limitazioni nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto (inclusi l’effettiva velocità di navigazione, i servizi fruibili e i limiti derivanti dallo sviluppo geografico della rete). Inoltre, nelle offerte commerciali della connettività in fibra – prosegue l’authority – non è stata data adeguata visibilità al fatto che per ottenere la massima velocità pubblicizzata fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità”.
In conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra”, spiega l’Antitrust, non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta. “L’assenza di un’informazione chiara sulle caratteristiche e la qualità del servizio pubblicizzato impedisce, dunque, al consumatore – prosegue la nota – di assumere una decisione di acquisto consapevole”.
“La condotta ingannevole e omissiva risulta particolarmente rilevante in considerazione dell’importanza del settore economico interessato – conclude l’authority – caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti in continua e radicale evoluzione, a fronte di una crescente offerta di servizi digitali”.