Attraverso il form di iscrizione ad un sito web si possono
raccogliere solo i dati personali strettamente necessari a fornire
il servizio per il quale l'utente si registra. Il principio è
stato affermato dal Garante per la Protezione dei dati personali
che ha vietato ad una università telematica il trattamento di
alcuni dati degli studenti che si erano iscritti online per
essere informati sulle attività dell'ateneo.
Nel corso di accertamenti ispettivi è emerso infatti che
l'università, mediante il form di registrazione al sito,
raccoglieva anche informazioni, quali luogo e data di nascita,
codice fiscale, cittadinanza, che sono risultate eccedenti e non
pertinenti rispetto alle finalità dichiarate di mantenere contatti
con gli utenti interessati al mondo dell'ateneo e di informare
sulle novità e gli appuntamenti universitari. Oltre al divieto,
l'Autorità ha prescritto all'ateneo di modificare le
modalità di raccolta online dei dati personali, eliminando dal
form di registrazione la richiesta dei dati risultati non
pertinenti.
L'università, inoltre, nel caso in cui intenda comunicare i
dati personali a terzi, dovrà indicare chiaramente
nell'informativa i soggetti o le categorie di soggetti, i
motivi della comunicazione ed avere il consenso degli utenti. Prima
dell'intervento del Garante, l'ateneo forniva un'unica
informativa ed acquisiva il consenso per tre diverse finalità –
per la registrazione al sito, per la valutazione del curriculum
vitae dell'utente e per l'iscrizione e
l'immatricolazione ai corsi – richiedendo come
"obbligatori" dati personali (cognome e nome, luogo e
data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, indirizzi di
residenza, domicilio, indirizzo mail, numero di cellulare)
necessari solo per alcune di esse.