L’Europa unita si fa anche con lo shopping. Da oggi 3 dicembre scatta la fine del geoblocking: sarà dunque possibile fare acquisti online in tutti i Paesi Ue, senza essere più indebitamente bloccati perché non si risiede nello stato del venditore o vedersi applicati sovrapprezzi.
Non solo. I siti che hanno più versioni a seconda del Paese, come per esempio i grandi gruppi di noleggio auto tipo Herz o Avis, le agenzie di viaggi online tipo Opodo o Expedia, ma anche i rivenditori di biglietti di concerti o dei parchi di attrazioni stile Disneyland, non potranno più reindirizzare i clienti né rifiutarsi di vendere le offerte promozionali presenti su una delle loro pagine nazionali a persone che si collegano da altri Paesi.
Le norme sono il cuore regolamento 302/2018, entrato in vigore a marzo ed applicabile dal 3 dicembre su tutto lo shopping digitale nel perimetro Ue. Il nuovo impianto legislativo rientra in un pacchetto più ampio di regole sull’e-commerce, all’interno del progetto del digital single market.
“Nel 2015 il 63% dei siti non consentiva agli utenti di effettuare acquisti da un altro Paese dell’Ue, di conseguenza due terzi dei consumatori che volevano fare acquisti online all’estero non hanno potuto farlo”, spiega il vicepresidente della Commissione Ue per il mercato unico digitale Andrus Ansip – Ora il 3 dicembre mettiamo fine a questa pratica. Vogliamo un’Europa senza barriere, e questo vuol dire anche eliminare gli ostacoli agli acquisti online, sulla falsariga di quanto già fatto mettendo fine ai sovraccosti del roaming a giugno 2017″.
Dal punto di vista tecnico, il geoblocking è una tecnologia che permette di bloccare l’accesso a un contenuto online in base alla collocazione geografica. Il sistema era finito sotto la lente Ue già nel 2016 per i suoi effetti “repressivi” sulla libertà di acquisto.
Secondo i dati rilasciati dalla Commissione, appena il 19% dei consumatori fa acquisti da un altro paese Ue e solo il 9% delle aziende vende effettivamente oltre ai suoi confini. Bruxelles riconosce la legittimità del geoblocking solo se esistono ostacoli oggettivi, come i costi extra che possono derivare da consegne o l’applicazione di regole previste all’estero; diventa però ingiustificato se viene usato per segmentare il mercato e aumentare i profitti a scapito del consumatore.
Tre le fattispecie che non permettono l’uso di questa tecnologia: il geoblocking è sempre illecito quando si prevede la vendita di un prodotto senza consegna fisica, quando si compra un servizio online e quando si acquista un servizio offerto in una location specifica. La Commissione fa l’esempio di una famiglia italiana in visita a un parco tematico francese: se ci sono degli sconti online, devono essere disponibili a prescindere dal paese di provenienza.