Semplificare la vita alle imprese innovative e ai venture capitalist. Spingere le tecnologie basate sui registri distribuiti, alias la blockchain. Mandare in pensione una volta per sempre il Sistri e battezzare un nuovo sistema di tracciabilità delle merci. Spingere le comunicazioni e le notifiche per via telematica nel settore della giustizia. Svecchiare la PA attraverso l’inserimento di figure professionali con skill digitali. Sono queste le misure messe nero su bianco nello schema di “Decreto Legge recante misure urgenti in materia di semplificazione e sostegno allo sviluppo”. Ecco a seguire i principali provvedimenti in tema di digitalizzazione contenuti nella bozza datata 3 dicembre.
Capo I – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sostegno per le imprese
Art 1- Misure di semplificazione per le imprese
Due gli obiettivi a cui mirano i commi 6 e 8: da un lato si punta alla semplificazione degli adempimenti informativi e pubblicitari previsti per le startup innovative e gli incubatori certificati di startup innovative nonché per le pmi innovative, dall’altro si vuole valorizzare il patrimonio informativo raccolto. La complessità dell’attuale sistema di adempimenti – si evidenzia nel testo –“percepiti come eccessivamente onerosi sia dalle imprese sia dalle Cciaa nelle loro funzioni di verifica”, ha spinto il legislatore a potenziare il ruolo della piattaforma startup.registroimprese.it. Il decreto dispone che startup innovative e incubatori utilizzino la piattaforma per gli adempimenti di natura informativa e per quelli relativi all’attestazione di mantenimento dei requisiti di legge. “Tale soluzione consente da un lato un significativo guadagno in termini di rapidità e facilità dell’adempimento, e dall’altro un miglioramento delle modalità di accesso al patrimonio informativo sulle imprese beneficiarie della normativa”.
Art 2 – Definizione di tecnologie basate su registri distribuiti
Questo articolo è dedicato alla promozione delle tecnologie basate sui registri distribuiti (distributed ledger technology -Dlt) e in particolare della blockchain. “La norma qui proposta costituisce un primo ambizioso tentativo di introdurre con più compiutezza, oltre ai meri e primigeni utilizzi finanziari, le tecnologie basate su registri distribuiti nell’ordinamento italiano”.
In particolare al comma 2 viene stabilito che “la condivisione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del Regolamento Ue 91/2014.
E al comma 3 viene attribuito all’Agid il compito di fissare gli standard tecnici delle tecnologie basate su registri distribuiti entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto, affinché la registrazione dei documenti produca gli effetti della marcatura temporale”.
Capo IV – Disposizioni urgenti in materia di giustizia
Art 15 – Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della PA
Con questo articolo “si intende potenziare il processo di digitalizzazione della giustizia, incentivando l’utilizzo degli strumenti di notificazione telematica, obbligando le pubbliche amministrazioni che non hanno ancora adempiuto all’obbligo informativo di comunicare al ministro della Giustizia il proprio indirizzo Pec presso cui ricevere comunicazioni e notificazioni ai fini dell’iscrizione nel Registro PP.AA”. L’obbligo di legge (previsto dall’articolo 16, comma 12 del DL 179/2012) – si legge nel dcreto – “non è stato osservato da numerose PA, soprattutto enti locali e territoriali, rallentando con il processo di digitalizzazione della giustizia: infatti, in assenza di un indirizzo Pec presso cui notificare atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione, gli operatori giuridici si trovano costretti a dover utilizzare gli strumenti tradizionali (ufficiale giudiziario o spedizione a mezzo posta, in caso di abilitazione alle notifiche in proprio).
Capo VI – Disposizioni urgenti di semplificazioni in materia di agricoltura e ambiente
Art 23 – Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti
La norma dispone la soppressione del Sistri “il quale introdotto nel 2010 ha presentato, nel tempo, notevoli criticità applicative, restando di fatto per la gran parte inattuale fino alla data odierna”. Il ministero dunque intende definire un nuovo sistema di tracciabilità. Il Sistri, dispone il decreto, sarà “spento” il 31 dicembre 2018. “Il modello di sistema che è in corso di definizione prevede che l’organizzazione e la gestione del sistema verrà effettuata direttamente mediante internazionalizzazione, dal ministero stesso, il che determinerà notevoli risparmi di spesa e un efficientamento del servizio”.
Nel documento si specifica che a partire dal 1° gennaio 2019 “i soggetti tenuti a effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il Sistri medesimo, effettueranno tali adempimenti secondo il sistema tradizionale cartaceo potendo tuttavia avvalersi delle modalità di trasmissione dati digitali (previste dall’art. 194-bis del dlgs 3 aprile 2006).
Capo VII – Disposizioni urgenti di semplificazione in materia di pubblica amministrazione
Art. 26 – Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pòubblica amministrazione
Il piano partirà nel 2019: nuove assunzioni in numero corrispondente a quelle il cui rapporto di lavoro è cessato nel 2018. Si dovrà dare priorità – prescrive l’articolo in questione – nel reclutare figure professionali indispensabili per un miglioramento concreto dell’azione amministrativa, così come della qualità dei servizi erogati. La lista delle competenze prevede digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, qualità dei servizi pubblici, gestione del fondi strutturali e della capacità di investimento, contrattualistica pubblica, controllo di gestione e attività ispettiva.