MANOVRA

Digital transformation, prende forma la strategia del Governo

Anche se in fase di “ricerca” di definitivo assetto, sul fronte tecnologico la Legge di Bilancio in corso di approvazione mostra già una propria fisionomia. Centrale il Fondo a favore di AI, blockchain e Iot. Ecco le misure previste. L’analisi di Daniela Ghislandi e Luca Barbieri dello studio Arlati Ghislandi

Pubblicato il 18 Dic 2018

Daniela Ghislandi, Luca Barbieri

iot-170517130406

Anche se ancora in una fase di “ricerca” di un definitivo assetto, la Legge di Bilancio in corso di approvazione mostra già, almeno con riguardo al tema della trasformazione tecnologica e digitale, una propria fisionomia. Tra le misure di politica economica e industriale che con ogni probabilità saranno introdotte a far tempo dal 1° gennaio 2019 si deve annoverare l’istituzione di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo di tecnologie ed applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. La dotazione attribuita al Fondo costituisce solo un ‘timido’ avvio se posto in relazione con gli ambiziosi obiettivi del programma Piano Nazionale Impresa 4.0; l’auspicio è che sia stato inaugurato un ambito della produzione legislativa che avrà a breve la considerazione e la rilevanza che la complessità e pervasività del fenomeno della trasformazione tecnologica esigono, anche in relazione al rapido divenire del fenomeno del lavoro digitale, ancora in gran parte inedito.

In tale ottica, le misure che rivestono un particolare interesse, anche per la possibilità di essere “combinate” e armonizzate in un unico programma di investimenti dell’impresa, sono:

La previsione di un contributo a fondo perduto destinato alle Pmi che, al fine di sostenere la crescita organizzativa e la competitività, si avvalgano di consulenze specialistiche per realizzare i) processi di trasformazione tecnologica e digitale e ii) un ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi. Il servizio di consulenza potrà essere affidato ad una Società o ad un consulente specializzato (innovation manager) che siano iscritti in un apposito elenco, che sarà istituito mediante decreto ministeriale (da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio). Il contributo sarà accordato nella misura massima di 40 mila euro e, in ogni caso, non potrà essere superiore al 50 per cento dei costi sostenuti a decorrere dal periodo di imposta 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. L’incentivo potrà essere concesso anche alle imprese stipulanti un contratto di rete che abbia in programma lo sviluppo di processi innovativi;

La proroga del credito di imposta riconosciuto con riferimento ai programmi di Formazione 4.0. Tale incentivo, introdotto in via sperimentale già per l’anno 2018, è previsto sia concesso con procedura automatica anche al datore di lavoro che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 abbia sostenuto spese per la formazione del personale dipendente in relazione alle tecnologie di cui al ‘Piano Nazionale Impresa 4.0’.

E’ probabile che la Legge di Bilancio 2019 introduca criteri differenti per la determinazione del credito, che, in ogni caso, sarà calibrato sul costo del lavoro dei lavoratori partecipanti ai programmi formativi sia in veste di discenti che di docenti. Di seguito, l’elenco delle attività di formazione con riferimento alle quali sarà possibile beneficiare del credito d’imposta: i) big data e analisi dei dati; ii) cloud e fog computing; iii) cyber security; iv) simulazione e sistemi cyber-fisici; v) prototipazione rapida; vi) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); vii) robotica avanzata e collaborativa; viii) interfaccia uomo-macchina; ix) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); x) internet delle cose e delle macchine; xi) integrazione digitale dei processi aziendali. Il programma formativo dovrà essere dedotto in un apposito e dettagliato contratto collettivo di lavoro (aziendale o territoriale), da depositare per via telematica. L’impresa avrà l’onere di comprovare documentalmente sia la partecipazione che l’esito del programma formativo in relazione a ciascun lavoratore coinvolto. Peraltro, il credito d’imposta sarà cumulabile con altre agevolazioni, anche quando siano incentivate le medesime voci di costo (in tal caso, è previsto un limite alla possibilità d cumulo degli incentivi).

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Articoli correlati