Canone concessione Tlc, sarà la Corte di Giustizia Europea a stabilire se gli oltre 41 milioni di euro chiesti a Telecom Italia dal ministero delle comunicazioni quale conguaglio per l’esercizio finanziario 1998 siano legittimi o meno. L’ha deciso con un’ordinanza il Tar del Lazio, i cui giudici hanno sospeso il giudizio su un ricorso proposto dalla società telefonica, sollevando una serie di questioni pregiudiziali.
Telecom Italia ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota con la quale il Ministero delle Comunicazioni (ora Ministero dello Sviluppo Economico) le ha chiesto, nella sua qualità di concessionaria in esclusiva del servizio pubblico di telecomunicazioni, il pagamento a titolo di conguaglio del canone di concessione di 31.118.630 euro per l’esercizio finanziario 1997 e di 41.025.043 per l’esercizio finanziario 1998. Con una sentenza non definitiva del 3 agosto scorso, il Tar ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente alla domanda proposta dalla ricorrente contro la richiesta di pagamento del conguaglio per il 1997.
Resta da decidere in merito al conguaglio per il 1998, contestato da Telecom per il fatto che, a suo avviso – ne dà conto nella sentenza lo stesso Tar – completatosi il processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni il 31 dicembre 1997, successivamente a questa data nessuna somma era più dovuta.
Adesso, il tribunale ha reputato di dover adire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea “per chiarire la compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa interna in base alla quale è stato richiesto il pagamento del suddetto conguaglio”. Il Tar, infatti, “ritiene di dover adire nuovamente la Corte di Giustizia per far accertare la compatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’opzione ermeneutica prospettata dal Consiglio di Stato, che nella sostanza ha ravvisato nel canone richiesto per l’anno 1998 una sorta di corrispettivo per un servizio svolto di fatto da Telecom al posto dello Stato”. Essendo la questione pregiudiziale rilevante ai fini della decisione della controversia, l’effetto è la sospensione del giudizio in attesa della Cge.