Per il controllo e l’erogazione del reddito di cittadinanza (Rdc), che partirà dal prossimo aprile, il ministro dello Sviluppo Economico e vicepremier Luigi Di Maio annuncia che verrà creato un sistema centralizzato. “Il governo lavora a un software unico per i centri per l’impiego che incrocerà le banche dati e coordinerà tutto il processo – ha spiegato Di Maio – Conosceremo ogni giorno chi sta percependo il reddito, come si sta formando, come si sta comportando e se ne ha diritto”.
È quello che nel decreto licenziato dal Cdm è denominato “Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro” che rappresenta il cuore digitale dell’Rdc, insieme ad altri due sistemi IT: il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (Siupl) per il coordinamento die centri per l’impegno; il sistema informativo unitario dei servizi sociali (Suiss) per il coordinamento dei Comuni. Le piattaforme – si legge nel decreto – rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni tra le PA centrali e i servizi territoriali sia tra centri per l’impiego e servizi sociali. Inoltre l’Inps mette a disposizione delle piattaforme dedicate all’Rdc i dati identificativi dei membri delle famiglie beneficiarie della misura, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale e sulle eventuali prestazioni erogate dall’istituto.
Le domande per il reddito di cittadinanza potranno essere presentate da marzo. Il sito Internet che informerà della documentazione necessaria sarà online a febbraio, mentre a marzo sarà attrezzato per la compilazione delle domande. Il sussidio verrà erogato a partire dal mese successivo alla domanda.
La buona riuscita dell’Rdc è legata a doppio filo con la realizzazione di Anpr che velocizzerebbe la parte procedurale relativa al controllo dei requisiti che- da decreto – è in capo ai Comuni: “nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno”.
Ma la migrazione all’anagrafe nazionale procede al ralenti: secondo gli ultimi dati disponibili circa il 20% degli enti è migrata alla piattaforma nazionale.
Entrando nel dettaglio sono subentrati oltre 1500 Comuni mentre sono quasi 800 quelli che sono completamente migrati alla banca dati. Il ministero della PA ha deciso l’estensione dei termini – c’è tempo fino al 31 dicembre 2019 – per l’accesso ai contributi forfettari: sul piatto ci sono 14 milioni di euro.
Nel dettaglio, si parte con un contributo di 1000 euro per i Comuni con meno di mille abitanti, per salire fino a 7000 euro per i Comuni con più di 50mila.
L’ Rdc può essere richiesto mediante modalità telematiche o presentate presso i Caf, centri di assistenza fiscale accreditati. Il modulo di domanda è predisposto dall’Inps, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all’Inps entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Il Rdc è riconosciuto dall’Inps ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’Inps verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione, il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. L’Inps acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc.
La spesa complessiva, prevista nella legge di Bilancio 2019, sarà di circa 7 miliardi per 5 milioni di persone appartenenti a 1.375.000 famiglie.
Cos’è il reddito di cittadinanza
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è concepito quale misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.
Chi può beneficiarne
I beneficiari del Rdc e i relativi requisiti reddituali e patrimoniali per accedere al beneficio prevedono il possesso di un Isee inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; fermo rimanendo che i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità. Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza. Altre disposizioni riguardano la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto. Viene inoltre prevista la compatibilità del Reddito di cittadinanza con la NASpI e con altre forme di sostegno al reddito. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc.
Quanto e per quanto tempo
Il beneficio sarà compreso tra i 480 e i 9.360 euro annui, in considerazione degli specifici parametri già indicati. Decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo rimanendo il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. Il Rdc viene riconosciuto dall’INPS ed è erogato tramite la Carta Rdc. Ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.
Il reinserimento lavorativo
Si introduce un meccanismo volto a garantire l’inserimento o il reinserimento del beneficiario del Rdc nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale, partecipare alle specifiche iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di lavoro proposte dai Centri per l’impiego in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione.
Le sanzioni
Si prevedono sanzioni nei casi in cui vengono forniti, con dolo, dati e notizie non rispondenti al vero nel corso della procedura di richiesta del Rdc. Le pene prevedono la reclusione da due a sei anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo. In caso di dolo, il Rdc non potrà essere nuovamente richiesto, se non decorsi dieci anni dalla richiesta che ha dato luogo alla sanzione. Si prevede altresì la decadenza dal beneficio quando vengono meno alcune condizioni riguardanti gli adempimenti.
Gli incentivi alle imprese
Sono introdotti incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di esoneri contributivi, nonché per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione.