Il Parlamento mette nero su bianco la definizione di Blockchain e Smart contract: le commissioni Affari costituzionali e lavori pubblici del Senato hanno infatti approvato l’emendamento al Dl Semplificazioni che vede come primo firmatario Stefano Patuanelli (M5S) che definisce formalmente le “tecnologie basate su registri distribuiti”, quindi la Blockchain, e gli smart contract. Una volta che il decreto sarà stato convertito in legge l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) avrà 90 giorni di tempo per individuare gli standard tecnici perché i documenti informatici trattati con queste tecnologie possano avere valore giuridico a tutti gli effetti, come previsto dalle norme europee sull’identificazione elettronica.
Sempre riguardo al dl semplificazioni, inoltre, il Senato sembrerebbe orientato a una revisione del campo di applicazione della web tax introdotta con la legge di bilancio. Un emendamento al dl semplificazioni presentato dalla Lega e che al momento risulta accantonato per un approfondimento delle Commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, punterebbe infatti ad escludere Borsa Italiana dai servizi digitali su cui si applica la nuova tassa.
Tornando alla Blockchain, secondo il testo dell’emendamento per tecnologie basate su registri distribuiti si intendono “le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”.
Quanto allo smart contract, secondo il testo approvato dalle commissioni in Senato è “un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti (…) la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. Gli smart contract, prosegue l’emendamento, “soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge”. Nello specifico, lo smart contract è un programma basato su un codice che contiene sia le clausole concordate sia le condizioni operative necessarie per il funzionamento di un prodotto o servizio. In sostanza l’oggetto del contratto “entra in funzione” quando le situazioni reali corrispondono alle clausole e alle condizioni predefinite. L’aspetto innovativo è ovviamente la totale assenza di un intervento umano, dei classici intermediari come avvocati o notai.
L’emendamento approvato oggi a Palazzo Madama fa parte di un pacchetto più ampio di modifiche al Dl semplificazioni sul digitale, tra i quali la completa eliminazione della carta nel processo telematico e la possibilità di raccogliere firme per i referendum anche tramite firma digitale o equiparata.