L'INTERVISTA

Fusione Agcom-Privacy, Nava: “Sì alla convergenza. Tutela dei dati va prospettata in un ecosistema”

L’avvocato dello Studio Chiomenti: compie un errore prospettico chi crede che fondere organizzativamente le due Authority sia mescolare telco e Ott con la privacy. L’unione potrebbe consentire anche di valorizzare la crossfertilization

Pubblicato il 01 Feb 2019

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La proposta di una fusione paritetica dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con il Garante per la protezione dei dati personali a competenze inalterate, anzi incrementate, è interessante e dovremmo analizzarla in una prospettiva del “perché” e poi del “come” farla per salvaguardare efficienze e competenza e non del “contro” chi farla perché un progetto istituzionale di questa portata deve guardare le prospettive evolutive del mercato e soltanto il quadro attuale degli attori e degli interessi”. L’avvocato Gilberto Nava dello Studio Chiomenti interviene nel dibattito che si è generato a seguito della proposta di fusione Agcom-Garante Privacy avanzata dal commissario Antonio Nicita. “Alcuni recenti provvedimenti dell’Agcm contro Facebook, Enel e Acea evidenziano che già oggi il tema della raccolta e della gestione dei dati rischia di essere affrontato secondo principi e approcci regolamentari e normativi differenziati, tutti di per sé legittimi, ma potenzialmente confliggenti. Pensiamo anche alla blockchain, nata con un paradigma decentrato che è completamente diverso dall’approccio di controllo centralizzato del Gdpr. I principi della tutela dei dati personali e dello stimolo all’innovazione sono entrambi riconosciuti a livello comunitario e la soluzione si dovrà trovare superando gli approcci ideologici di entrambi i paradigmi”.

Nava, secondo lei sbaglia chi ritiene che una fusione possa “sminuire” il tema della privacy?

Compie un errore prospettico chi crede che fondere organizzativamente Agcom e Garante Privacy sia mescolare telco e Ott con la privacy. La digitalizzazione di tutti processi, dalla salute alle assicurazioni ai servizi finanziari alla fruizione del nostro tempo libero, ci deve far comprendere che la gestione e la tutela dei dati deve essere prospettata in un ecosistema che è diventato e diventerà sempre più improntato sulla base delle potenzialità delle nuove tecnologie. Pensiamo all’intelligenza artificiale, alle capacità computazionale che utilizzano i big data, alle decisioni automatizzate e quindi al potere che verrà attribuito all’algoritmo e a chi lo saprà utilizzare. Come l’idea di istituire nel 1997 una Autorità convergente come Agcom fu ritenuta avventata e poi è risultata vincente, pensare oggi come realizzare istituzioni che risultino più efficaci nel contesto dell’evoluzione tecnologica che permea la nostra quotidianità personale e professionale è uno stimolo importante e un dibattito a cui non dobbiamo sfuggire per motivi ideologici. La (presunta) impossibilità di unificare un’Autorità che si occupa di diritti fondamentali con una autorità di regolamentazione dei mercati è solo frutto della mancata conoscenza dei principi fondamentali garantiti da Agcom, tra i quali, in primis, la libertà di manifestare il proprio pensiero. La realtà è che entrambe le Autorità devono essere in grado di tutelare diritti fondamentali ed insieme imparare a regolarne in modo efficace e garantista la possibile valorizzazione economica e concorrenziale.

Dunque la fusione s’ha da fare.

Il dibattito può diventare come realizzare questa Autorità senza perdere le competenze e senza svilire le preziose professionalità, ma valorizzando (cosa preziosa ma rara nelle PA) la crossfertilization che ne potrebbe derivare. Si potrebbe, ad esempio, prevedere un collegio e un vertice amministrativo comune, ma due “silos” di competenze paralleli e comunicanti dove valorizzare le professionalità ma incentivare anche una lettura congiunta della realtà in costante evoluzione alla luce dei diversi principi da tutelare o da regolare. Infine anche l’obiezione relativa alla necessità di garantire gli obblighi di indipendenza per l’Autorità previsti dagli artt. 51 ss. del Gdpr è già stata superata dalla Corte di Giustizia che ha previsto come ogni Stato membro sia tenuto a garantire l’indipendenza dell’Autorità garante in termini di competenza, di risorse umane e finanziarie, di organizzazione e estraneità dall’indirizzo politico, ma non esclude che ciascuno Stato possa dare attuazione agli obblighi europei nell’ambito di una specifica collocazione istituzionale.

Quindi cosa dobbiamo auspicare?

Che questo dibattito diventi più ampio e articolato cercando di pensare alle istituzioni in modo prospettico come strumento per indirizzare efficacemente le nuove sfide che l’incrocio dei diritti fondamentali con le tecnologie ci sta già ponendo.

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