E-COMMERCE

Più tutele per gli e-shopper: stretta della Ue sui rimborsi

Il Parlamento Ue approva due direttive sui contenuti digitali e la vendita di beni per proteggere chi fa acquisti online, scarica musica, video, app e usa servizi cloud. Parità di trattamento tra i consumatori che forniscono dati in cambio di contenuti o servizi digitali e quelli che pagano per fruirne

Pubblicato il 26 Mar 2019

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Il Parlamento europeo ha approvato oggi nuove regole per proteggere più efficacemente i consumatori che acquistano un prodotto online, in negozio, o che scaricano musica e giochi. Le nuove norme Ue, raccolte in due direttive, coprono due settori: i contenuti digitali, compresi app, servizi cloud e piattaforme social, e la vendita di beni, sia tramite e-commerce che nei punti di vendita fisici e includendo i prodotti con elementi digitali, come gli elettrodomestici smart.

Queste norme, parte della strategia per il mercato unico digitale, armonizzano i principali diritti contrattuali, come i rimedi messi a disposizione dei consumatori e le modalità per il loro esercizio e mirano a tutelare un aspetto chiave dell’acquisto dei beni e dei servizi digitali o con elementi digitali: la cessione dei dati da parte del consumatore verso l’azienda fornitrice del bene o del servizio.

Il Parlamento Ue sottolinea come le norme sui contenuti digitali siano le prime di questo tipo a livello europeo. In base alle regole approvate oggi chi acquista o scarica musica, app, giochi o utilizza servizi cloud o piattaforme di social media sarà maggiormente protetto nel caso l’operatore non fornisca il contenuto digitale o ne fornisca uno difettoso. Tali misure mirano a garantire parità di trattamento per i consumatori che forniscono dati in cambio di contenuti o servizi digitali e per quelli che pagano per fruirne.

Nel testo viene stabilito che, qualora non fosse possibile correggere un contenuto digitale o un servizio difettoso in un lasso di tempo ragionevole, il consumatore avrà diritto a una riduzione di prezzo o a un rimborso integrale entro 14 giorni. Se un difetto si manifesta entro un anno dalla data di fornitura, si presume che sussista già, senza che il consumatore debba provarlo (inversione dell’onere della prova). Per le forniture continue, l’onere della prova rimane a carico del commerciante per tutta la durata del contratto.

Il periodo di garanzia per le forniture una tantum non può essere inferiore a due anni mentre per le forniture continue dovrebbe applicarsi per tutta la durata del contratto.

La direttiva sulla vendita di beni si applica ai prodotti e servizi acquistati sia online che offline, sia che il consumatore compri un elettrodomestico, un giocatolo o un computer online sia che li compri al banco di un negozio locale.

Il commerciante sarà responsabile nel caso il difetto si manifesti entro due anni dal momento in cui il consumatore ha ricevuto il prodotto (gli Stati membri possono, tuttavia, introdurre o mantenere un periodo di garanzia legale più lungo nella loro legislazione nazionale, al fine di mantenere lo stesso livello di protezione del consumatore già concesso in alcuni Paesi). L’inversione dell’onere della prova a favore dei consumatori dura un anno, ma gli Stati membri possono prorogare il termine a due anni.

Anche i beni con elementi digitali (ad esempio i frigoriferi “smart”, gli smartphone e i televisori o gli orologi connessi) sono coperti dalla presente direttiva. I consumatori che acquistano questi prodotti avranno il diritto di ricevere gli aggiornamenti necessari durante “un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente attendersi” in base al tipo e alla destinazione dei beni e agli elementi digitali.

Le due direttive saranno ora sottoposte all’approvazione formale del Consiglio. Entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovranno essere attuate dagli Stati membri al più tardi due anni e mezzo dopo tale data.

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