L'ANALISI

Il nuovo copyright alla sfida del mercato unico digitale

L’efficacia e l’ampiezza di tali eccezioni dipenderà anche dalle norme di attuazione. Ma è più che probabile che le piattaforme di aggregazione di news e di condivisione intraprendano un dialogo volto a modificare il sistema

Pubblicato il 01 Apr 2019

Gualtiero Dragotti

Partner DLA Piper

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Il 26 marzo scorso il Parlamento europeo ha approvato la proposta di direttiva  sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, nota anche come “direttiva copyright”.

L’approvazione è intervenuta dopo un prolungato e serrato dibattito, che ha visto contrapposti, soprattutto, i titolari dei diritti sui contenuti (editori, case cinematografiche, major musicali, etc.) da un lato e i gestori delle piattaforme di condivisione come Facebook e YouTube, dall’altro. Sullo sfondo, ma sempre più attivi, gli utenti della rete Internet, preoccupati che le nuove regole sfociassero in significative restrizioni delle libertà di espressione e di diritti di pari rango.

Ora che il relativo clamore mediatico si è affievolito è utile esaminare la portata concreta delle misure introdotte dalla Direttiva.

Un primo elemento riguarda le modalità di intervento scelte dal legislatore europeo, che mantiene in vigore ed integra le norme che attualmente regolano il diritto di autore nella società dell’informazione, tra cui la Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e la Direttiva “Infosoc” 2001/29/CE.

Rispetto a questo corpus normativo la Direttiva interviene con interventi mirati, che hanno tra l’altro per oggetto le operazioni di data mining, le opere fuori commercio, l’attività delle collecting societies, il mercato dei video-on-demand, il cd “diritto di panorama“, la tutela delle attività degli editori di giornali, il regime di responsabilità delle piattaforme di condivisione dei contenuti e i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori.

Rispetto a ciascuno di questi temi il legislatore interviene sul presupposto che le norme esistenti non siano adeguate, soprattutto alla luce delle innovazioni derivanti dal digitale, in quanto “i rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di business e nuovi attori.” (Considerando 3).

Uno degli interventi che più hanno fatto discutere è quello relativo alla “protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online“, la cui disciplina è oggi confluita nell’art. 15 della Direttiva. Qui il legislatore europeo fa una precisa scelta di campo a favore delle imprese giornalistiche, riconoscendo loro il diritto di controllare la riproduzione e la comunicazione al pubblico “per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione”.

Posto questo principio, la direttiva si preoccupa di escludere che tale diritto, che dura due anni dalla pubblicazione, possa essere invocato per impedire l’uso privato e non commerciale dei contenuti da parte di singoli utenti, l’impiego di link ipertestuali e l’uso di singole parole o estratti “molto brevi”.

Dal punto di vista soggettivo, il diritto può essere invocato solo nei confronti dei “prestatori di servizi della società dell’informazione”, e comunque mai contro gli autori ed altri titolari di diritti o soggetti altrimenti autorizzati.

La precisa conformazione oggettiva e soggettiva del diritto esclusivo attribuito agli editori di giornali denuncia in maniera palese la volontà del legislatore europeo di intervenire sugli aggregatori online di news, subordinando la loro attività all’autorizzazione, si presume onerosa, degli editori.

Si tratta di una decisione di politica economica che ha ben poco a che fare con la tradizionale natura e funzione del diritto di autore; l’interpretazione della disciplina, e la sua attuazione negli Stati membri, dovrà verosimilmente tenere conto di questi aspetti.

Altrettanto delicata sarà l’attuazione delle norme che disciplinano l’attività e la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione dei contenuti, vale a dire coloro che gestiscono un servizio “il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro” (art. 2).

La definizione ha un contenuto molto ampio, che la direttiva riduce escludendo diverse ipotesi, tra cui le enciclopedie online senza scopo di lucro come Wikipedia, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di software come GitHub, i market online e la maggior parte dei servizi cloud.

Anche in questo caso i destinatari delle misure introdotte dal legislatore europeo sono facilmente individuabili: si tratta delle piattaforme come Facebook e YouTube, il cui modello di business presuppone la condivisione di contenuti, alcuni o molti dei quali protetti da diritti di autore, da parte degli utenti.

La direttiva non appunta l’attenzione sugli utenti bensì sui gestori delle piattaforme, nei cui confronti (art. 17) viene previsto un articolato regime di responsabilità, che dovrebbe indurre tali soggetti a negoziare licenze con i titolari dei diritti.

In mancanza, la responsabilità può essere esclusa solo se la piattaforma dimostra di (a) aver compiuto i “massimi sforzi” per ottenere una licenza; (b) aver compiuto i “massimi sforzi” per prevenire l’upload e la condivisione dei contenuti protetti, individuati a cura dei titolari dei diritti; e in ogni caso (c) aver agito tempestivamente, su segnalazione “sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro”.

I timori, evidenziati da più parti, che questa disciplina possa indurre i gestori della piattaforme ad introdurre meccanismi di filtraggio automatizzato che comportino una indebita compressione della libertà di espressione e di altre libertà fondamentali e rendano comunque troppo rischiosa, e quindi onerosa, la gestione di piattaforme di condivisione, ostacolando la nascita di nuovi servizi, hanno portato il legislatore a limitare la portata della norma.

In particolare, si prevede espressamente che la disciplina non deve impedire l’esercizio, da parte degli utenti, dei diritti di citazione, critica e rassegna, così come l’impiego di contenuti protetti a scopo di caricatura, parodia o pastiche. A ciò si aggiunge la previsione di strumenti idonei a risolvere in maniera rapida ed economica eventuali controversie, con decisioni soggette a “verifica umana” (disposizione questa appropriata in un ambito in cui gli algoritmi sono destinati a giocare un ruolo sempre maggiore).

Al contempo si prevede un regime di responsabilità attenuata per le start-up e per le imprese non raggiungono un numero elevato di utenti unici.

L’efficacia e l’ampiezza di tali eccezioni dipenderà anche dalle norme di attuazione, che ciascuno Stato membro dovrà adottare nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della direttiva; è più che probabile, tuttavia, che ben prima i soggetti coinvolti, ed in particolare i titolari dei diritti e i titolari delle piattaforme che si occupano di aggregazione di news e di condivisione dei contenuti, intraprendano un dialogo volto a modificare il sistema nella direzione indicata dal legislatore comunitario.

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