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Modena mette l’anagrafe online

Dal prossimo 26 marzo i cittadini potranno richiedere e stampare direttamente via Internet i certificati con timbro digitale

Pubblicato il 19 Mar 2012

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Il Comune di Modena mette l’anagrafe online. Come riporta il sito E-R Digitale, Dal 26 marzo i cittadini potranno evitare code e spostamenti, prenotando online gli appuntamenti per accedere ad alcune tipologie di servizi (le pratiche per i cambi di indirizzo, le richieste di residenza da altri Comuni e dall’estero e quelle per l’ottenimento delle carte d’identità elettroniche) e richiedendo e stampando direttamente via Internet i certificati anagrafici con timbro digitale.

Per i cittadini sprovvisti di pc e collegamento a Internet, la prenotazione è possibile anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune o via telefono.

Per quanto riguarda i certificati anagrafici e di stato civile, tra cui quelli di nascita, residenza e stato di famiglia, sempre a partire dal 26 marzo i cittadini potranno collegarsi al sito, autenticarsi con le proprie credenziali personali (ottenibili presso l’Urp, l’Anagrafe centrale o quelle di Circoscrizione), e farne richiesta. I certificati, stampati in formato pdf, saranno inviati entro 48 ore all’indirizzo di posta elettronica indicato e avranno pieno valore legale anche se stampati su carta, essendo muniti di un timbro digitale riconoscibile con appositi software presso tutti gli enti e gli uffici che dovessero farne richiesta, tra cui ad esempio le banche e le assicurazioni.

Come per tutti i tipi certificati, anche questi saranno soggetti a diritti di segreteria. Quelli esenti da bollo potranno essere perciò liberamente stampati e utilizzati, mentre per quelli richiedenti il bollo i cittadini dovranno prima acquistare la marca da 14,62 euro e comunicare il suo numero identificativo in un apposito campo, all’atto della compilazione on line per la richiesta del certificato.

Annunciando le novità, il Comune di Modena ricorda anche “che per legge i certificati anagrafici, così come tutti gli altri rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, sono utilizzabili solo nei rapporti tra i privati, mentre le stesse amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi devono accettare le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, in loro sostituzione”.

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