IL PROVVEDIMENTO

Obsolescenza programmata, Rustichelli: “Serve una norma ad hoc per acquisti PA”

Il Garante Antitrust valuta postivamente il ddl al vaglio del Senato ma avverte: “Incertezza sugli effettivi destinatari delle sanzioni penali, non è chiaro in quali ipotesi debba essere applicata ai produttori o ai distributori”

Pubblicato il 30 Lug 2019

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Bene il ddl sull’obsolescenza programmata visto anche il “rilevante impatto” sulla sostenibilità ambientale e sulla spesa pubblica. Lo ha detto il presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli, in audizione in commissione Industria al Senato proprio sul ddl. L’Autorità ha espresso “apprezzamento” per l’iniziativa legislativa, anche se ha sottolineato l’opportunità di inserire le norme nel Codice del consumo e non “disperderle” tra varie fonti.

“Occorre avere presente che l’utilizzo di strategie volte a favorire l’esaurimento dei prodotti ha un rilevante impatto non solo sui diritti dei consumatori, ma anche sulla sostenibilità ambientale, avuto riguardo al profilo della produzione dei rifiuti – tema che presenta strette connessioni con il modello dell’economia circolare – ed inoltre sulla spesa pubblica, atteso che tali beni di consumo sono acquistati anche dalle pubbliche amministrazioni”, ha sottolineato Rustichelli.

Sul punto specifico, il presidente Antitrust ha evidenziato “la opportunità di integrare la disciplina contenuta nel disegno di legge con una specifica norma sugli acquisti della PA, tenuto conto dei rilevanti danni che l’acquirente pubblico può subire per effetto della più veloce necessità di sostituire i beni acquistati”.

Per quanto riguarda la valutazione sulla sanzione penale “appare adeguata a colpire il disvalore insito in tali condotte e proporzionata alla rilevanza degli interessi pubblici lesi”. Rustichelli segnala tuttavia “alcune criticità che necessitano di essere superate, poiché suscettibili di esporre la nuova disciplina a profili di incostituzionalità, a causa della genericità e indeterminatezza del dettato normativo”.

In primo luogo “vi è incertezza sugli effettivi destinatari della norma penale, non risultando chiaro in quali ipotesi debba essere applicata ai produttori o ai distributori”.

Per quanto riguarda, invece, l’estensione ex lege della durata della garanzia legale a 4 anni per i beni di piccole dimensioni e a 8 anni per i beni di grandi dimensioni, secondo il Garante, “non appare tener conto della estrema varietà dei prodotti, del loro diverso tasso di utilizzo e della diversa evoluzione tecnologica che caratterizza ogni mercato e che costituisce un rilevante ambito di confronto competitivo sul mercato”.

Il presidente è anche intervenuto in merito all’estensione della durata della garanzia legale di conformità per i beni di consumo. “In primo luogo, si osserva che la prestazione della garanzia legale di conformità grava nella vigente disciplina sul venditore dei beni di consumo e non sul produttore. Questo assetto normativo, che ha l’evidente scopo di proteggere il consumatore, imputando la responsabilità al soggetto a lui più vicino – ossia a quello che gli ha venduto il bene – rischia, con la nuova formulazione, di ribaltare su quest’ultimo, anziché sul produttore, la responsabilità delle condotte ascrivibili all’obsolescenza programmata. A ciò – ha sottolineato Rustichelli – deve aggiungersi che i principali produttori di prodotti tecnologici, per lo più aventi sede in paesi terzi, potrebbero a distanza di anni non mantenere più relazioni commerciali con i venditori tenuti a prestare la garanzia legale di conformità, con le conseguenti difficoltà per questi a far valere i propri diritti”.

Forti perplessità, sotto il profilo della “legittimità e anche dellopportunità”, sull’attribuzione al Comitato nazionale consumatori utenti dei poteri di vigilanza in merito alle tecniche di obsolescenza programmata. L’organismo, istituito al Mise, “non risulta munito, infatti, sia sotto il profilo dell’indipendenza (quantomeno formale) che dell’imparzialità, dei requisiti legali indispensabili per l’attribuzione ed il connesso svolgimento di tali funzioni. A ciò – ha sottolineato Rustichelli – si aggiunge che l’attribuzione al Comitato di compiti di accertamento delle condotte in oggetto verrebbe a determinare una grave e inopportuna sovrapposizione con i compiti di vigilanza e controllo di altre autorità amministrative, e segnatamente dell’Autorità che già oggi è competente ad intervenire attraverso la normativa sulle pratiche commerciali scorrette”.

Rustichelli ha quindi suggerito, “anche al fine del rispetto dei principi costituzionali, di espungere dal dettato normativo ogni riferimento all’esercizio di poteri pubblicistici da parte del Comitato e di ricondurre il suo ruolo entro un perimetro coerente con la sua natura di organo rappresentativo di soggetti privati e con i suoi compiti tipicamente promozionali a favore dei consumatori”.

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