IL CASO

Mediaset-Vivendi, Avvocato della Corte Ue: “Norma italiana contraria a diritto europeo”

Sotto la lente di Campos Sanchez-Bordona il divieto alla media company francese di detenere il 28% del Biscione. “La normativa ostacola la libertà di stabilimento in maniera sproporzionata rispetto all’obiettivo di tutela del pluralismo dell’informazione”. Ora la palla passa alla Corte per la decisione definitiva. Liuzzi: “Cambiare la Gasparri”

Pubblicato il 18 Dic 2019

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La normativa italiana che impedisce a Vivendi di detenere il 28% del capitale sociale di Mediaset è contraria al diritto dell’Unione. Sono le conclusioni che l’Avvocato generale, Campos Sanchez-Bordona , ha proposto alla Corte di Giustizia europea.  Ciò perché “tale normativa ostacola la libertà  di stabilimento in maniera sproporzionata rispetto all’obiettivo di tutela del pluralismo dell’informazione”.

Le conclusioni dell’Avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia e il suo compito consiste nel proporre, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. In linea generale, però, nella maggior parte dei casi le conclusioni dell’Avvocato generale sono fatte proprie dai giudici.

Il caso Vivendi-Mediaset

Il caso risale al 2016, quando Vivendi avviava una campagna ostile di acquisizione di azioni Mediaset giungendo ad acquisire il 28,8% del capitale sociale, pari al 29,94% dei diritti di voto. Mediaset denunciava Vivendi presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni accusandola di aver violato la normativa italiana, che per salvaguardare il pluralismo dell’informazione vieta a un’impresa di realizzare, direttamente o indirettamente, attraverso soggetti controllati o collegati oltre il 20% dei ricavi complessivi del Sistema integrato di comunicazioni’ (Sic). Tale percentuale si riduce al 10% se l’impresa detiene nel contempo una quota superiore al 40% dei ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche in Italia. Ciò avveniva nel caso della Vivendi, che già occupava una posizione rilevante nel settore italiano delle comunicazioni elettroniche, in virtu’ del suo controllo su Telecom Italia. Nel 2017, l’Agcom accertava che Vivendi, avendo acquisito le partecipazioni in Mediaset, aveva violato la normativa italiana e le ordinava di cessare tale violazione. Il gruppo, pur ottemperando all’ordine dell’Agcom, trasferendo ad una società indipendente la proprietà  del 19,19% delle azioni Mediaset, impugnava la delibera presso il Tar Lazio chiedendone l’annullamento. Il Tar ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se la normativa italiana che limita l’accesso al Sic delle imprese attive nel settore delle comunicazioni elettroniche sia compatibile con il diritto dell’Unione.

La valutazioni dell’Avvocato generale

L’Avvocato generale Manuel Campos Sanchez-Bordona ritiene che occorra valutare se la normativa italiana sia compatibile con la libertà di stabilimento (articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), poiché la controversia tra Vivendi e Mediaset ha come sfondo la volontà del gruppo francese di intervenire nella gestione di Mediaset e acquisire una quota significativa del mercato italiano dei media e non soltanto quella di realizzare un mero investimento di capitali. Secondo l’Avvocato, le varie disposizioni della normativa italiana ‘limitano la possibilità che imprese di altri Stati membri entrino nel settore italiano dei media, incidendo così sulla libertà di stabilimento. Inoltre, l’Avvocato Ue rileva che il pluralismo dell’informazione (articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) costituisce una ragione imperativa di interesse generale, la cui tutela può giustificare, in astratto, l’adozione di misure nazionali che limitano la libertà di stabilimento. In linea teorica la normativa italiana è idonea a conseguire tale obiettivo in quanto impedisce che un’unica impresa acquisisca, direttamente o tramite proprie controllate, una quota rilevante (superiore al 20%) del mercato dei media e che le imprese che già detengono una posizione dominante nel settore dei servizi di comunicazione elettronica (ad esempio Tim, che è l’impresa leader del settore) approfittino di tale circostanza per rafforzare la loro posizione nel settore dei media. Tuttavia, l’Avvocato generale sottolinea che, “oltre ad essere idonea a conseguirlo, tale normativa nazionale dev’essere proporzionata all’obiettivo di tutela del pluralismo dell’informazione, ossia non deve andare oltre quanto necessario per raggiungerli”.

Sebbene spetti ai giudici nazionali ponderare la proporzionalità tra la normativa nazionale in esame e le finalità cui è ispirata, l’Avvocato generale suggerisce alla Corte di fornire loro indicazioni utili al riguardo. In primo luogo “la normativa italiana definisce in maniera eccessivamente restrittiva il perimetro del settore delle comunicazioni elettroniche, escludendo nuovi mercati che sono divenuti la principale via di accesso ai media (servizi al dettaglio di telefonia mobile, servizi di comunicazioni elettroniche collegati a Internet e servizi di radiodiffusione satellitare)”. In secondo luogo “i requisiti di proporzionalità potrebbero non essere compatibili con la quota molto ridotta di ricavi (10%) del Sic, fissata quale limite massimo per le imprese i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superino il 40% dei ricavi complessivi di tale settore”. In terzo luogo, l’avvocato generale ritiene “sproporzionato calcolare i ricavi delle società collegate come se fossero società controllate quando, come sembra accadere nel caso di specie, la società (Vivendi) che detiene una quota dei diritti di voto nell’altra (Mediaset) superiore alle cifre sopra indicate non è, di fatto, in grado di esercitare un’influenza notevole su quest’ultima.

Le reazioni

Mediaset, pur prendendo atto delle posizioni espresse dall’Avvocato Generale tiene ad evidenziare che “non vincolano le decisioni della Corte di Giustizia”.

“Mediaset sottolinea che, diversamente dalle posizioni espresse nel giudizio pendente dalla Commissione Ue, anche l’Avvocato Generale ribadisca come la tutela del pluralismo dell’informazione può giustificare ‘l’adozione di misure nazionali che limitano la libertà di stabilimento’, demandando tuttavia ai giudici nazionali la valutazione della proporzionalità di tali misure – spiega una nota – In attesa della sentenza da parte della Corte Ue e delle valutazioni di tale sentenza da parte del giudice nazionale, nella perdurante vigenza della normativa oggetto di scrutinio giudiziale, nulla cambia – puntualizza Mediaset – in merito alla valutazione di illiceità della condotta di Vivendi in relazione all’acquisto del 29,94% del capitale sociale di Mediaset”.

Di tutt’altro avviso la media company francese che si dice molto soddisfatta. “Si tratta di una conferma molto forte della nostra posizione”, ammette un portavoce di Vivendi.

Dal governo si fa sentire la sottosegretaria allo Sviluppo economico, Mirella Liuzzi. “Il parere dell’avvocato generale, ove confermato dalla Corte Ue, rende attuale il tema della revisione delle norme contenute nella Legge Gasparri. Lo faremo nel 2020 con il nuovo codice dei servizi media digitali, secondo quanto previsto dalla legge di delegazione europea, approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 dicembre”, sottolinea Liuzzi.

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