LA SENTENZA

Bollette a 28 giorni, Consiglio di Stato: “Sanzione alle telco va dimezzata”

Respinti tutti i ricorsi. Confermata la decisione del Tar di dimezzare la multa da 1,1 milioni. E gli utenti andranno rimborsati. Ecco punto per punto le motivazioni della decisione

Pubblicato il 05 Feb 2020

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I clienti vanno rimborsati, ma la sanzione a carico delle telco va dimezzata: queste le decisioni del Consiglio di Stato, messe nero su bianco nella sentenza 00879/2020 in merito ai ricorsi sulle bollette a 28 giorni presentati rispettivamente da Vodafone e dall’Agcom. Decisioni già prese a luglio scorso in camera di consiglio ma la pubblicazione della sentenza chiarisce le motivazioni punto per punto.

Vodafone aveva presentato ricorso al Tar del Lazio chiedendo l’annullamento degli indennizzi mentre l’Agcom si era opposta contro la decisione del Tar di dimezzare la sanzione da 1,1 milioni di euro a carico di tutti gli operatori di Tlc coinvolti nella vicenda.

Riguardo agli indennizzi “ciò serve ad assicurare un’effettiva e concreta tutela a favore degli utenti, quali soggetti deboli del rapporto negoziale (e senza più necessità, dunque, d’una loro istanza di “rimborso”) e per dissuadere (su un piano general preventivo) gli operatori da condotte illegittime e pregiudizievoli”, si legge nella sentenza. “L’indennizzo ha una funzione di corrispettività o di carattere sostitutivo del bene che è stato trasferito.  Nel caso di specie, l’erogazione gratuita della prestazione (di natura lato sensu indennitaria) sostituisce la somma di danaro che è stata prelevata dalla generalità degli utenti con il sistema di fatturazione in esame”.

Secondo il Consiglio di Stato la decisione di Agcom sugli indennizzi è più che legittima e dunque il ricorso di Vodafone è stato respinto: “L’unica interpretazione accoglibile dei provvedimenti impugnati è quella che li riconduce a tali poteri ed illumina sull’intento perseguito, che deve essere garantito effettivamente —in quanto conforme agli scopi legalmente perseguiti ed assegnati all’Autorità—, di riequilibrare a tutela degli utenti, la situazione alterata da un aumento dei prezzi non trasparente”.

Riguardo al ricorso presentato dall’Agcom sull’importo della sanzione, il Consiglio di Stato ha invece confermato la decisione del Tar: “La norma sanzionatoria applicata in concreto dall’Autorità alla vicenda dell’appellante principale è stata quella racchiusa nell’art. 98, co. 16 Cce, richiamato dall’art. 8 della delibera 252/16/Cons. Si rammenti, però – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato – che tal disposizione fu modificata dall’art. 1, co. 43 della l. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 agosto 2017. Tal modifica ebbe ad oggetto l’importo del massimo edittale della sanzione prevista, applicato nella specie, che fu però raddoppiato (da € 580.000 ad € 1.160.000). Il Tar ha sul punto precisato la necessaria applicabilità non di quest’ultima misura, ma di quella massima previgente, posto che la violazione si consumò nel mese di giugno 2017, cioè allo spirare del termine concesso dall’Autorità agli operatori per adeguare le loro offerte alle prescrizioni della delibera n. 252/16/Cons, ossia in data anteriore alla entrata in vigore della modifica recata dalla l. 124/2017”.

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