Il 17 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 10 dicembre 2019 n. 168 recante il Regolamento concernente la Banca dati nazionale del ministero della Salute destinata alla registrazione delle Dat, Disposizioni Anticipate di Trattamento. Si tratta di quelle indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari, il cosiddetto testamento biologico.
Obiettivo della Banca Dati Dat è quello di effettuare la raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento, garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di assicurarne la piena accessibilità da parte del medico che ha in cura il paziente, del paziente stesso e del “fiduciario”, la persona di fiducia designata dal disponente.
Come previsto dalla Legge 219/2017 sul consenso informato, i notai sono tra i principali soggetti chiamati ad alimentare questa Banca dati, anche con le copie autentiche informatiche delle Dat da loro redatte e degli altri atti collaterali (accettazione, rinunzia, revoca e sostituzione del fiduciario, atti modificati o di revoca), in questo modo garantendo agli operatori sanitari interessati, in caso di necessità, la tempestiva conoscibilità dell’esistenza della Dat e del suo contenuto.
Con uno specifico riferimento normativo l’art. 5 del DM 168/19 prevede che l’alimentazione della Banca dati del Ministero della salute, avvenga, per gli atti notarili, in “cooperazione applicativa” con la Rete Unitaria del Notariato, la piattaforma gestita dalla società informatica del notariato, che collega in modalità intranet tutti gli studi notarili italiani; e nello specifico il notaio dialoga con la banca dati del Ministero della salute attraverso un software messo a disposizione appositamente.
Si tratta quindi di un caso che riguarda il tema della interoperabilità e della collaborazione tra il notariato e la Pubblica Amministrazione come esempio di dialogo e di condivisione tra singoli sistemi informatici, nel rispetto della legislazione vigente con un vantaggio per i cittadini.
Cosa si tramette alla Banca dati del ministero della Salute
La Banca Dati Dat è predisposta per ricevere dal notaio sia i dati relativi all’atto contenente le disposizioni, che una copia autentica informatica dell’atto stesso con il consenso, da parte del disponente, all’invio della copia autentica della Dat alla Banca Dati. L’atto del notaio non prevede nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa.
Se chi ha fatto le dichiarazioni anticipate non ha consentito all’invio della copia autentica dell’atto, i dati di base contenuti nel testamento biologico devono comunque essere trasmessi dal notaio alla Banca dati Dat e in questo caso il sistema indica automaticamente agli operatori interessati che la copia dell’atto è reperibile presso lo studio del Notaio. I notai sanno che devono informare il soggetto disponente di questa circostanza legata al mancato consenso all’invio della copia autentica della Dat alla Banca Dati.
Il regolamento prevede anche che si debba acquisire l’indirizzo e-mail del disponente, ed eventualmente del fiduciario, nel caso in cui questi intendano ricevere comunicazione dell’inserimento della Dat nella Banca Dati.
Il notaio dovrà riversare i bio-testamenti ricevuti a partire dal 1° febbraio 2020, “senza indugio” (art. 3, co. 2 DM 168/19), con espressione mutuata dal codice civile, e la categoria sta già provvedendo in tal senso; dal 1° febbraio a oggi alla banca dati del ministero i notai ne hanno inviati 1.056.
Se la DAT è stata ricevuta dal notaio prima del 1° febbraio 2020? L’articolo 11 del DM 168/19 prevede che il notaio debba provvedere: entro 60 giorni, alla trasmissione dei dati dei soggetti che hanno richiesto atti di disposizioni anticipate di trattamento; entro 180 giorni, anche all’invio della copia autentica informatica della Dat.
L’orientamento ministeriale, come si rileva dalla relativa informativa privacy, appare confermare che la copia autentica della Dat debba essere comunque inviata, ove non consti una esplicita contraria volontà espressa dal disponente. Anche nel caso in cui il soggetto disponente sia nel frattempo deceduto, il notaio dovrà provvedere alle formalità suindicate per consentire comunque agli interessati di consultare la Dat e per eventuali verifiche di carattere medico che si rendessero necessarie.
Come garantire la privacy
Ai fini privacy il titolare della banca dati è il ministero della Salute. Tuttavia i soggetti che alimentano la banca dati e quindi anche i notai sono titolari del trattamento di raccolta, conservazione e trasmissione dei dati. In tale contesto il cliente sarà informato dal singolo notaio, utilizzando il Modello obbligatorio di Informativa generale ai sensi del nuovo Gdpr, con il riferimento specifico ai dati particolari concernenti lo stato di salute. A questo consenso il notaio può facoltativamente aggiungere anche quello che riguarda solo il trattamento relativo alla Banca dati utilizzando, in questo caso, il modello fornito dal Ministero sul suo sito.