IL PROVVEDIMENTO

Lotteria degli scontrini, via libera del Garante Privacy

Parere favorevole al provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e Agenzia delle entrate. Rafforzate le misure a tutela dei dati personali: in alternativa al codice fiscale verrà utilizzato un codice ad hoc che impedisce il riconoscimento dell’utente

Pubblicato il 03 Mar 2020

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Via libera del Garante Privacy alla “lotteria degli scontrini”. Risolte le criticità legate alla riservatezza dei partecipanti, l’Autorità ha espresso parere favorevole sul provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, formulato d’intesa con l’Agenzia delle entrate, che disciplina la lotteria.

Il provvedimento sottoposto all’Autorità tiene conto delle numerose indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante per rendere conforme al Regolamento europeo il trattamento di dati effettuato per la lotteria degli scontrini.

Tra i numerosi profili approfonditi, particolare attenzione è stata posta sull’utilizzo del codice lotteria (in alternativa al codice fiscale): una misura ritenuta efficace per la tutela dei consumatori a fronte di una raccolta massiva e su larga scala di dati presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Agenzia delle entrate, e, per come è organizzata la lotteria, anche presso gli esercenti.

Il codice lotteria, pseudonimo del codice fiscale, consente infatti di rendere le informazioni raccolte non riconducibili al singolo individuo senza informazioni aggiuntive e permette al consumatore di non fornire all’esercente il codice fiscale, da cui sono ricavabili anche informazioni su sesso, data e luogo di nascita, non necessarie per partecipare al concorso.

Nell’autorizzare il trattamento di dati previsto dalla lotteria degli scontrini, l’Autorità ha ritenuto che le misure tecniche e organizzative, individuate nel provvedimento e nelle valutazioni di impatto effettuate dalle Agenzie, siano adeguate al rischio elevato che il concorso a premi comporta.

Come funziona la lotteria degli scontrini

Per partecipare alla lotteria il consumatore, al momento dell’acquisto, dovrà esibire all’esercente il proprio codice lotteria in formato cartaceo o elettronico (ad esempio, codice a barre).

Il codice, ottenuto utilizzando una funzione disponibile nell’area pubblica del “Portale Lotteria” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, generato casualmente, sarà composto da 8 caratteri alfanumerici e associato in modo univoco al codice fiscale. Ogni consumatore potrà generare più codici lotteria, tutti ugualmente validi ai fini del concorso.

L’Agenzia delle entrate estrapolerà i dati necessari dai singoli scontrini trasmessi dagli esercenti (partita iva e denominazione dell’esercente, numero dello scontrino, data e ora dell’acquisto, importo, modalità di pagamento, codice lotteria) e li trasmetterà al “Sistema lotteria” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito con il supporto di Sogei.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli convertirà in biglietti virtuali della lotteria i dati degli scontrini che, a maggior tutela dei consumatori, conserverà separatamente dagli abbinamenti tra i codici fiscali e i codici lotteria. Successivamente all’estrazione dei biglietti, personale autorizzato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà risalire all’identità del consumatore per attribuire e comunicare la vincita.

Tutte le operazioni eseguite saranno tracciate in appositi file di log, conservati per 24 mesi.

I dati potranno essere utilizzati solo ai fini della lotteria. Ogni ulteriore trattamento sarebbe, infatti, incompatibile in considerazione del contesto e delle modalità con le quali sono stati raccolti, che non prevedono l’identificazione del consumatore né al momento della generazione del codice lotteria né in quello dell’acquisto.

Il consumatore potrà accedere alla sezione riservata del Portale lotteria per consultare gli scontrini e i biglietti virtuali associati, verificare le vincite ed esercitare i propri diritti in modo semplificato.   

Nella fase di prima applicazione, le prestazioni sanitarie e le fatture elettroniche non entreranno a far parte della lotteria, fino all’adozione di un successivo provvedimento, da adottare sentito il parere del Garante.

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