L’Autorità Antitrust continua a tenere alta l’attenzione sulla vendita online di preparati e farmaci spacciati come anti Covid-19. E dopo una lunga serie di provvedimenti chiama nuovamente in causa i gestori dei principali motori di ricerca e browser. “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di coinvolgere nuovamente i gestori dei principali motori di ricerca e browser – Google, Apple, Italiaonline, Microsoft , Verizon Yahoo, Mozilla, DuckDuckGo nel contrasto delle pratiche commerciali scorrette che fanno leva sull’emergenza sanitaria in atto”, si legge in una nota appena diffusa dall’Authority guidata da Roberto Rustichelli.
L’iniziativa fa seguito al monitoraggio condotto dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza che ha individuato 361 Url corrispondenti a pagine web, banner o collegamenti ipertestuali introdotti malevolmente in siti riconducibili ad attività lecite, spesso di carattere medico o paramedico. “Tali siti indirizzano verso una sessantina di ‘farmacie abusive’ – sprovviste della necessaria autorizzazione alla vendita di farmaci on line – che promuovono e vendono medicinali con obbligo di ricetta, vantando una funzione curativa nei confronti del Coronavirus”, segnala l’Authority.
La lista dei 361 Url è stata tramessa ai gestori dei principali motori di ricerca e browser invitandoli a “rimuovere dai risultati di ricerca le url segnalate e a non indicizzare le url contenenti collegamenti ai siti individuati come farmacie abusive”.
Ad un precedente invito inoltrato dall’Autorità ai suddetti gestori per evitare la visualizzazione nei risultati di ricerca di pagine in cui si promuova illegalmente la vendita del farmaco “Kaletra”, oggetto di alcuni interventi cautelari da parte dell’Autorità, hanno dato tempestivo riscontro Apple, Google e ItaliaOnLine – rende noto l’Autorità che ricorda ai gestori che non hanno finora dato riscontro, “che il prestatore dei servizi della società dell’informazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 70/2003, è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui non abbia agito prontamente per rimuovere l’accesso a detto contenuto, quando ciò è richiesto da un’autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza”.