Aeranti-Corallo giudica “inaccettabile per le imprese televisive locali rilasciare frequenze senza preventivamente sapere quali siano le esatte procedure di dismissione; quale sia l’importo degli indennizzi; quale sia l’iter per il pagamento degli indennizzi e quali siano i relativi tempi di pagamento”. E’ quanto si legge in una nota in cui l’associazione di tv locali sottolinea che il ministero dello Sviluppo economico ha confermato la finestra temporale compresa tra il 4 e il 30 maggio per effettuare il rilascio anticipato obbligatorio dei canali 50-53 Uhf (tra i quali sono compresi i canali 51 e 53 Uhf utilizzati dalle tv locali), nell’area che comprende le regioni Liguria, Toscana e Lazio. Il rilascio delle frequenze è sinergico all’implementazione del 5G.
Rilascio volontario delle frequenze
Il Mise, si legge ancora nella nota, ha inoltre confermato, con un avviso pubblico dello scorso 30 aprile, la finestra temporale per effettuare l’eventuale rilascio volontario anticipato delle frequenze televisive locali sull’intero territorio nazionale. “Sia il rilascio obbligatorio, sia il rilascio volontario sono prodromici alla dismissione della banda 700 per le trasmissioni televisive, prevista a partire dal settembre 2021, e per il passaggio alla nuova tecnologia trasmissiva Dvbt-2, prevista per il luglio 2022″ si legge nella nota.
Ad oggi, tuttavia, non è stato ancora emanato il decreto per stabilire la misura degli indennizzi per tali rilasci, previsto dalla legge di bilancio 2018 come modificata dalla legge di bilancio 2019″ sottolinea Aeranti-Corallo. ”E’ evidente – ha proseguito il coordinatore Aeranti-Corallo Marco Rossignoli – che un’eventuale dismissione delle frequenze prima del settembre 2021 possa essere realizzata solo laddove le imprese televisive locali interessate abbiano completa preventiva conoscenza delle regole del procedimento di dismissione”.
”Aeranti-Corallo chiede, pertanto – ha proseguito Rossignoli – che il ministero riesamini al più presto la problematica e voglia emanare al più presto il decreto indennizzi, differendo ai 60 giorni successivi all’emanazione di tale decreto la finestra temporale per la dismissione (sia obbligatoria che volontaria) delle frequenze.