IL PROVVEDIMENTO

5G, il Tar richiama all’ordine il Comune di Messina: “No a divieti, antenne vanno installate”

Accolto il ricorso di Vodafone contro l’ordinanza che bloccava il roll out delle reti. Il Tribunale amministrativo: “Servizio di pubblica utilità, valutazione rischi sanitari esclusiva competenza dell’Arpa”. Una decisione importante che può fare scuola in vista degli attesi pronunciamenti anche sui ricorsi presentati da WindTre e Fastweb

Pubblicato il 22 Lug 2020

giustizia

Il 5G s’ha da fare. È quanto ha stabilito nero su bianco il Tar della Sicilia (qui il provvedimento integrale)  accogliendo il ricorso di Vodafone contro l’ordinanza del Comune di Messina, datata 27 aprile, che vietava la sperimentazione e l’installazione delle antenne 5G paventando rischi per la salute dei cittadini.

Il Tribunale amministrativo regionale ha bocciato in toto la decisione della città di Messina riconoscendo in primis la natura di servizio pubblico della quinta generazione mobile e puntualizzando che non è in potere dei Comuni imporre divieti generalizzati all’installazione degli impianti di telecomunicazioni. A tal proposito nella sentenza si ricordano le disposizioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 secondo cui “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato. La disposizione, recependo evidentemente la giurisprudenza consolidata, sancisce, per un verso, l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato“.

Il Tar ha inoltre bocciato l’ordinanza anche perché è compito esclusivo dell’Arpa e non dell’amministrazione comunale la valutazione del rischio sanitario. E ha disposto lo sblocco immediato e urgente delle installazioni.

La sentenza ha un valore importantissimo in un momento in cui sono sempre più numerose le amministrazioni che stanno procedendo con ordinanze analoghe a quelle del Comune siciliano e peraltro arriva a pochi giorni dalle attese decisioni di altri Tar chiamati a rispondere ai ricorsi presentati da WindTre e Fastweb.

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