Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di Retelit contro l’esercizio del Golden Power da parte del governo (QUI IL PROVVEDIMENTO DEL TAR) in merito alla mancata notifica sui nuovi assetti di governance emersi nell’assemblea di aprile 2018 – innescando di fatto un caso bis Vivendi-Tim.
Il Dcpm aveva imposto prescrizioni e condizioni “volte a salvaguardare le attività strategiche della società nel settore delle comunicazioni” facendo riferimento specifico alla modifica della governance della società Reti Telematiche Italiane s.p.a – alias Retelit – derivante dall’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2018 durante la quale i tre investitori Bousreval, Axion e Svm (Shareholder Value Management AG) avevano presentato una lista di maggioranza per il rinnovo del Cda contrapposta a quella di minoranza presentata da Fiber 4.0, la società che fa capo al finanziere Raffaele Mincione, azionista di minoranza di Retelit con l’8,975%.
Immediata l’impugnazione del provvedimento da parte di Retelit – assistita dallo studio legale Chiomenti e Ielo & Associati – che con il pronunciamento del Tar del Lazio porta dunque a casa la sua vittoria. Peraltro nella vicenda si sono accesi i riflettori anche sul ruolo di Giuseppe Conte prima che diventasse presidente del Consiglio: Conte aveva scritto un parere legale per conto di Fiber 4.0 in cui si argomentava la violazione delle norme sul Golden Power.
Le motivazioni del Tar
“L’esercizio di tali poteri – si legge sul provvedimento del Tar del Lazio ponendo delle limitazioni ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali, deve trovare la sua giustificazione nel perseguimento del fine legislativo di consentire l’intervento statale qualora l’operazione societaria possa compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, avuto riguardo all’incidenza su beni considerati di rilevanza strategica. Deve, quindi, escludersi che l’esercizio dei poteri possa riguardare operazioni diverse da quelle previste dalla legge ovvero asset non individuati tra quelli “strategici”. Avuto particolare riguardo al profilo oggettivo, non è pertanto consentita una estensione in via provvedimentale, caso per caso, del novero delle attività strategiche, all’infuori di quelle indicate, nei relativi settori, dalla disciplina regolamentare”.