Il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso presentato da Aires (Associazione Italiana Retailers Elettrodomestici Specializzati), Ancra (Associazione Nazionale Commercianti Radio Televisione Elettrodomestici e Affini) e Mediamarket in merito ai voucher banda ultralarga.
I tre soggetti, che nel ricorso hanno contato sull’appoggio dell’Associazione dei Fabbricanti di Terminali di Telecomunicazione-Vtke e del Codacons, avevano richiesto l’annullamento cautelare della misura – destinata alle famiglie con Isee sotto i 20mila euro – che prevede l’erogazione di un bonus fino a 500 euro per l’attivazione delle linee internet oltre i 30 Mbps e l’acquisto congiunto di un tablet-pc (qui la Guida CorCom per accedere al bonus).
“La finalità del contributo non è tanto quella di acquistare i dispositivi, ma quella di sostenere la domanda di connessione ad internet per le famiglie meno abbienti e (art. 1 del DM impugnato) nel momento di emergenza sanitaria per l’accesso ai servizi educativi e al lavoro”, si legge nell’Ordinanza che respinge il ricorso (qui il testo completo dell’Ordinanza). “La fornitura del solo terminale non realizza l’interesse pubblico perseguito ed è per questo che è stata imposta l’erogazione del contributo tramite l’operatore di rete attraverso la necessaria sottoscrizione di un contratto di connessione a internet”. E peraltro – puntualizza il giudice – “Il DM impugnato non impone l’utilizzo di un particolare dispositivo per la connessione, salvo il rispetto delle caratteristiche minime indicate nel manuale operativo Infratel né affida all’operatore di rete la scelta di un determinato apparato”.
Riguardo alla questione della limitazione delle libertà dei consumatori sollevata dai ricorrenti, l’ordinanza puntualizza che “la vastità degli operatori di rete (con conseguente variabilità dei dispositivi offerti) e la possibilità per i venditori degli stessi di sottoscrivere accordi commerciali con gli operatori di rete costituiscono circostanze sufficienti ad escludere che possa verificarsi il presupposto della limitazione della libertà del consumatore nella scelta del dispositivo per la fruizione del servizio di accesso ad internet”.
“Rilevata, in conclusione, l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare – conclude il dispositivo – il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) respinge la domanda”.
“Esprimiamo soddisfazione per questa decisione che conferma la piena legittimità della misura e del lavoro svolto da Infratel Italia nella fase attuativa – commenta l’Ad di Infratel Marco Bellezza -. Un concreto aiuto per fornire connettività a banda ultralarga a partire dalle fasce deboli della popolazione nell’attuale fase emergenziale”.
Il Tar dovrà ora esprimersi nel merito, intanto Aires e Ancra annunciano che presenteranno in settimana un esposto all’Antitrust. “La motivazione del provvedimento sommario del Tar– dichiara il Presidente della Aires Andrea Scozzoli – rafforza la nostra convinzione di essere nel giusto, e questo apparirà in maniera evidente nella sentenza sul merito. Quanto alla sospensiva che non è stata decisa dal Tar, giova ricordare che il nostro vero obbiettivo non è certo quello di fermare un provvedimento giusto nelle sue finalità, e del quale il Paese ha bisogno, ma solo di ottenere che venga corretto nella sua attuazione”.
Gli fa eco il Presidente dell’Ancra Piegiovanni Schiavotto che rivolge un invito a “lavorare insieme per trovare una soluzione condivisa e migliorare da subito il provvedimento” considerando “inaccettabile che la situazione di incertezza possa durare fino alla sentenza del Tar attesa tra molte settimane”.