L'EDITORIALE

Cashback, via ai rimborsi ma si rischia un nuovo “caso Immuni”

In Gazzetta il decreto con le indicazioni sulle modalità di restituzione del 10% della spesa effettuata attraverso pagamenti elettronici. Ma è obbligatoria l’App IO, a sua volta vincolata a Cie e Spid. Una complicazione che non va certo in direzione della spinta ai pagamenti digitali

Pubblicato il 30 Nov 2020

Hands holding smart phone with euro banknotes on grey background. Making money online

Incentivare i pagamenti elettronici con il duplice obiettivo di abbattere l’uso del contante e dunque l’evasione fiscale: è stato questo per mesi il mantra del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e di molti esponenti del Governo in vista del lancio del Piano Cashback e della Lotteria degli Scontrini.

Il Piano Cashback (qui la guida CorCom), come annunciato, parte con un mese di anticipo rispetto alla iniziale roadmap fissata a gennaio 2021 per consentire agli italiani di recuperare fino a 150 euro sugli acquisti nel mese di dicembre (ossia il 10% su un importo di spesa massimo di 1500 euro). Una misura premiale attesa da molti e certamente un’ottima idea in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo per incentivare i cittadini ad una spesa maggiore in vista delle festività natalizie.

I buoni propositi però non fanno il paio con l’execution: per poter usufruire del rimborso sarà necessario scaricare l’App IO (quella per l’accesso ai servizi pubblici). Fin qui poco male visto che scaricare un’app sullo smartphone è diventato oramai di comune abitudine per le giovani generazioni e non solo. Peccato che per scaricare l’app è necessario essere muniti di Carta di identità elettronica o di Spid (identità digitale).

Il Governo avrà pensato di prendere due piccioni con una fava: legando il piano Cashback a Spid l’obiettivo è di far aumentare le identità digitali che seppur in forte crescita negli ultimi mesi sono ancora poche rispetto al potenziale della popolazione. Se scaricare una app sullo smartphone è cosa semplice lo stesso non può dirsi per quel che riguarda l’attivazione di Spid. Ed è qui che il piano Cashback del governo rischia di impantanarsi con un doppio effetto boomerang: il disincentivo a parteciparvi e la conseguente delusione dei cittadini. Alla stregua di quanto accaduto con l’app Immuni per il contact tracing nel momento in cui una misura non viene adeguatamente progettata nel suo insieme e non si calcolano falle e difficoltà né impatti “reali” sull’utilizzo le cose non funzionano. Ma non è bastata l’esperienza Immuni a far correggere il tiro al governo sulla nuova misura dei pagamenti elettronici.

E peraltro collegare il Cashback all’App IO non ha nella sostanza alcun senso logico: le banche già tracciano in automatico tutti gli acquisti effettuati con bancomat e carte di credito dunque non si capisce perché non semplificare il meccanismo semplicemente legandolo alle transazioni già tracciate. E considerato che sono esclusi dalla partita gli acquisti effettuati online in modalità e-commerce la scelta dell’App IO appare ancor più illogica.

Intanto da domani parte ufficialmente la procedura per la registrazione alla Lotteria degli Scontrini (qui la Guida CorCom). Sul sito dedicato sarà possibile richiedere il codice lotteria da esbire al negoziante per partecipare all’estrazione dei premi.

Come funziona il Cashback

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto relativo al “Regolamento recante condizioni e criteri per l’attribuzione delle misure premiali per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici”, il provvedimento che fissa i meccanismi del cashback, il rimborso del 10% sugli acquisti effettuati nei negozi fisici per chi usa carte, bancomat e app. “Accedono al rimborso – si legge – esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo di 150 euro”.

Le norme a regime partiranno dal primo gennaio. Sono tre i periodi identificati per i rimborsi: 1 gennaio 2021-30 giugno 2021; 1 luglio 2021-31 dicembre 2021; 1 gennaio 2022-30 giugno 2022.

Ma la misura partirà l’8 dicembre in anticipo in via sperimentale: “Accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo di 150 euro”. Inoltre, “ai primi centomila aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro”. L’erogazione dei rimborsi avviene sul codice Iban dell’aderente, indicato da quest’ultimo al momento dell’adesione al programma o in un momento successivo.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Articoli correlati