L’Antistrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Telecom Italia, Fastweb, Teemo Bidco, FiberCop, Tiscali Italia e Kkr relativa ai contratti che regolano la costituzione e il funzionamento di FiberCop e gli accordi di fornitura con Fastweb e Tiscali.
“Lo sviluppo delle reti di telecomunicazione in fibra rappresenta un obiettivo cruciale per il nostro Paese che può essere raggiunto in tempi rapidi solo attraverso l’esplicarsi di una sana concorrenza dinamica – si legge su una nota dell’Authority guidata da Roberto Rustichelli – In questa prospettiva, l’Autorità – riconoscendo le possibili efficienze dei progetti condivisi di infrastrutturazione – ha avviato un’istruttoria per accertare che gli accordi in questione non comportino restrizioni concorrenziali non necessarie e che forniscano adeguati incentivi alla dismissione della vecchia tecnologia delle reti in rame”.
Il procedimento (qui il testo integrale) ha l’obiettivo di verificare che gli accordi fra le parti non creino ostacoli alla concorrenza tra gli operatori nel medio e lungo termine e siano volti ad assicurare il rapido ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazione fissa del Paese. “L’Autorità, già in occasione della creazione della società FlashFiber, ha mostrato ampia consapevolezza delle potenzialità pro-competitive dei progetti di co-investimento, autorizzando il progetto con rimedi tali da garantire il raggiungimento di apprezzabili efficienze, senza però compromettere la concorrenza infrastrutturale tra i vari operatori”, continua la nota dell’Antistrust.
Tim e Fastweb in una nota dichiarano di accogliere “con favore la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di avviare una valutazione circa gli impatti della costituzione di FiberCop, in vista della piena operatività della joint venture, attesa nel primo trimestre 2021”.
L’avvio del confronto, che fa seguito ad una richiesta di Tim e Fastweb, “nello spirito di collaborazione che contraddistingue da sempre la relazione dei due operatori con le Autorità di settore, rappresenta un importante passaggio dopo che la Commissione Europea, lo scorso 26 novembre, ha comunicato che FiberCop non sarà soggetta ad alcun obbligo di comunicazione ed approvazione da parte dell’Antitrust comunitario”.
FiberCop, che ha come obiettivo il rapido sviluppo della fibra ottica (Ftth), ed in particolare la copertura del 76% delle aree nere e grigie – puntualizza la nota delle due telco – si svilupperà sul modello del co-investimento aperto, così come previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni, grazie al quale tutti gli operatori interessati potranno prendere parte al progetto secondo diverse modalità di partecipazione e nell’ottica di garantire la massima concorrenza.
È nelle conclusioni del provvedimento, al punto 53 del documento che si riassumono le criticità legate al progetto: “Si rileva che talune clausole dei contratti in esame appaiono, contrariamente agli obiettivi dichiarati del progetto FiberCop, ridurre la concorrenza nei mercati dei servizi all’ingrosso e al dettaglio di telecomunicazione a banda larga ed ultra-larga, generando altresì un effetto distorsivo sugli investimenti, risultando nei fatti discriminatorio – favorendo l’erogazione di taluni servizi attivi rispetto a servizi di accesso passivo, o talune soluzioni tecnologiche rispetto che altre – e disincentivando una concorrenza basata sugli investimenti, nonché aumentando le barriere all’ingresso per alcune tipologie di operatori, quali gli operatori che presentando offerte commerciali convergenti tra servizi a banda larga e ultralarga e servizi media audiovisivi”
I PUNTI SALIENTI DELL’ISTRUTTORIA
“L’insieme dei descritti accordi intercorrenti tra TIM, Teemo, FiberCop, Fastweb e Tiscali costituiscono un’intesa tra imprese, suscettibile di essere valutata ai sensi dell’articolo 101 del TFUE”, si legge nel provvedimento al punto 10. “In considerazione della portata degli accordi in esame e delle attività delle imprese coinvolte, si ritiene di individuare: il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga; il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultralarga.
Tim rappresenta l’operatore che eroga la maggioranza dei servizi di accesso. In particolare, con riferimento all’accesso di tipo locale, la quota di Tim è superiore al 90% delle linee nel 2018, la restante quota è rappresentata da altri operatori quali Open Fiber e Fastweb. Quest’ultima fornisce servizi di accesso locale all’ingrosso, prevalentemente il servizio Vula, anche mediante l’utilizzo del veicolo Flash Fiber. Con riferimento ai servizi di accesso centrale all’ingrosso, Tim detiene una quota di mercato in volume pari a circa il 50% nel 2018, Fastweb e Tiscali detengono rispettivamente quote di mercato in volume del 11% e 2% circa degli accessi centrali all’ingrosso. Tim – puntualizza l’Autorità – è l’unico operatore verticalmente integrato in possesso di una rete di accesso con copertura dell’intero mercato geografico nazionale.
Le possibili criticità degli accordi dal punto di vista concorrenziale
La definizione anticipata della struttura dell’operazione, senza una consultazione ampia dei vari stakeholder, può comportare il generarsi di effetti negativi sulla concorrenza nei mercati in esame, in quanto frutto di decisioni di natura tecnologica (ad esempio, la vicinanza del punto di rilegamento della rete con quella di operatori alternativi) e di natura contrattuale (ad esempio, prevalenza della funzione di acquisto in esclusiva di servizi all’ingrosso rispetto a quella di investimento e controllo strutturale delle risorse di rete da parte del coinvestitore) sottratte alla conoscenza, e alla loro eventuale condivisione, dei concorrenti potenziali coinvestitori. Gli effetti restrittivi della concorrenza degli accordi in esame appaiono prima facie essere rinvenibili nei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga; e dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga.
La riduzione degli incentivi a competere nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga
Con particolare riferimento a Fastweb – si legge al punto 44 – che si è affermato negli anni come importante concorrente nell’offerta di servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga e, in particolare, quale fornitore di servizi Vula e Bitstream Nga ad altri operatori, si osserva che il complesso di accordi potrebbe disincentivare l’offerta di tali servizi, riducendo la concorrenza nel mercato all’ingrosso, sia con riferimento agli incentivi a competere che con riguardo ad effetti di coordinamento tra Tim e Fastweb. Ulteriori effetti di riduzione della concorrenza all’ingrosso tra Tim e Fastweb – si legge al punto 47 – derivano dalla circostanza che il controllo di Flash Fiber sarà trasferito a FiberCop. Con il conferimento della partecipazione in Flash Fiber, Fastweb appare rinunciare allo sviluppo di una propria rete indipendente all’ingrosso.
La riduzione della concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga
Al punto 51 si legge che nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga, il contratto tra Tim-FiberCop e Fastweb potrebbe ridurre gli incentivi di quest’ultima ad acquisire nuovi clienti, in virtù della medesima struttura dei prezzi di accesso a FiberCop che risulta essere variabile e che comporta un peggioramento oltre una certa soglia di linee attive.