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L’Antitrust multa TicketOne per 10 milioni di euro: abuso di posizione dominante

Ma l’azienda ribatte: “Decisione inappropriata, ci appelleremo al Tar”. Nel mirino dell’Autorità anche la piattaforma di social commerce Sixthcontinent: inflitta una sanzione da 1 milione di euro per mancato rispetto del provvedimento cautelare

Pubblicato il 19 Gen 2021

giustizia

L’Antitrust colpisce duramente TicketOne e Sixthcontinent. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti comminato una sanzione di oltre 10 milioni di euro al gruppo Cts Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante e ha irrogato una multa di un milione di euro a Sixthcontinent Europe dopo aver accertato che la società ha violato il provvedimento cautelare del 25 febbraio 2020.

TicketOne: dal 2013 una serie di condotte lesive per la concorrenza

Secondo quanto si legge in una nota dell’Antitrust, il gruppo TicketOne, che opera nel mercato italiano della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera, ha violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. Secondo l’Autorità, la società ha attuato una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica leggera.

L’Antitrust nota che “la strategia attuata da TicketOne si articola in una serie di condotte, attuate almeno dal 2013 e ancora in corso, che consistono nella stipula di contratti di esclusiva con i produttori e gli organizzatori di eventi live di musica leggera, nelle acquisizioni dei promoter nazionali Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., nell’imposizione dell’esclusiva sui promoter locali, nella stipula di accordi commerciali con gli operatori di ticketing di dimensione minore o locale e nei comportamenti di ritorsione e boycott nei confronti del gruppo Zed, anche per escludere dal mercato rilevante Ticketmaster, un nuovo operatore di ticketing”.

L’attuazione della strategia abusiva del gruppo ha danneggiato anche i consumatori perché l’impresa dominante ha potuto praticare commissioni di vendita dei biglietti per eventi live di musica leggera superiori a quelli dei concorrenti, limitando inoltre le possibilità di scelta e di acquisto dei consumatori tra i diversi operatori di ticketing. Oltre alla sanzione, l’Autorità haimposto all’impresa dominante di concedere agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere con qualsiasi modalità e mediante qualsiasi canale, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, almeno il 20% del totale dei biglietti relativi agli eventi live di musica leggera prodotti o distribuiti da ciascun promoter ovvero dagli operatori di ticketing vincolati in esclusiva al gruppo Cts Eventim-TicketOne.

QUI IL PROVVEDIMENTO INTEGRALE DELL’ANTITRUST

La replica di TicketOne: “Decisione inappropriata, ci appelleremo”

“TicketOne respinge fermamente le affermazioni contenute nel provvedimento dell’Agcn secondo cui la società avrebbe messo in atto un abuso di posizione dominante. L’Autorità ha preso una decisione manifestamente inappropriata, basata su una definizione del mercato rilevante errata e in violazione di norme imprescindibili in materia”: è quanto ribatte l’azienda in una nota in cui si annncia l’appello al Tar. “TicketOne si appellerà al tribunale amministrativo competente ed è fiduciosa, anche alla luce della precedente giurisprudenza sulle decisioni dell’AGCM, che anche questo provvedimento sarà revocato dal Tar”.

Cosa prevedeva il provvedimento imposto a Sixthcontinent

Rispetto a Sixthcontinent, invece, il Garante ha come detto sanzionato la mancata ottemperanza al provvedimento cautelare del 25 febbraio 2020 da parte della piattaforma di social commerce. Il provvedimento (adottato nell’ambito del procedimento principale che si è concluso con l’accertamento della scorrettezza della pratica commerciale attuata da Sixthcontinent Europe S.r.l. in violazione degli articoli 21 e 22, 24 e 25 del Codice del Consumo) disponeva la sospensione provvisoria di ogni attività diretta al blocco degli account dei consumatori aderenti, in assenza di puntuale specificazione delle motivazioni e contestuale rimborso di quanto versato e del corrispettivo delle altre utilità maturate. Inoltre, il provvedimento cautelare ordinava alla società di “sospendere ogni attività diretta a impedire e/o limitare e/o modificare l’utilizzo delle shopping card acquistate e pagate dagli aderenti secondo le modalità di attivazione e fruizione originariamente previste”.

Ma Sixthcontinent Europe ha reiterato le condotte rientranti nel perimetro dell’ordine di sospensione provvisoria disposto col provvedimento cautelare, “con l’effetto di continuare a congelare indebitamente la possibilità per i consumatori di utilizzare i prodotti, gli importi e le altre utilità acquistate e/o conseguite sulla piattaforma, a fronte dell’obbligo degli utenti di proseguire a effettuare almeno un acquisto ogni mese sulla piattaforma, per mantenersi attivi e non perdere la possibilità di utilizzare i crediti fino a quel momento accumulati”.

“Sixthcontinent ha proseguito con il suo comportamento scorretto, impedendo ai consumatori di utilizzare prodotti, importi ed altre utilità acquistate o conseguite sulla piattaforma”, commentano in una nota congiunte Ivano Giacomelli e Ivan Marinelli, rispettivamente Segretario Nazionale di Codici e Presidente di Aeci, associazioni dei consumatori che hanno intentato una class action contro la società “Tutto questo a fronte dell’obbligo per gli utenti di continuare ad effettuare almeno un acquisto ogni mese sulla piattaforma per restare attivi e non perdere la possibilità di utilizzare i crediti accumulati. Questa nuova multa dell’Antitrust, che si aggiunge a quella di 4 milioni di euro inflitta ad agosto, segna un altro punto a favore della class action che abbiamo avviato per chiedere il rimborso degli utenti e lo sblocco dei crediti accumulati. Abbiamo oltre 600 partecipanti, continuiamo a ricevere segnalazioni e questo intervento dell’Autorità dà ulteriore forza alla nostra azione”.

QUI IL PROVVEDIMENTO INTEGRALE DELL’ANTITRUST

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