Arriva l’ok del Garante privacy al Mise sulla versione aggiornata dello schema di regolamento sul Registro pubblico delle opposizioni (Rpo), servizio che permette agli utenti di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei propri numeri di telefono. “L’Autorità tuttavia – spiega il Garante – ha chiesto di precisare che le nuove regole valgono solo per il telemarketing effettuato con chiamate tramite operatore. Le comunicazioni di marketing automatizzate, infatti, non possono in nessun caso effettuarsi senza il consenso esplicito dell’interessato”.
Il nuovo regolamento mette nero su bianco le regole sul telemarketing e dà agli abbonati la possibilità di iscrivere nell’Rpo tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate negli elenchi. La versione rivista delle norme recepisce i rilievi che erano stati avanzati nei diversi pareri di Consiglio di Stato, Agcom, Ministro per la Pa e ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, oltre che le indicazioni che il garante aveva avanzato nel precedente parere sull’Rpo del 2019.
“L’Autorità – spiega il Garante – ha chiesto però di correggere il testo laddove individua tra gli ambiti di applicazione del regolamento i trattamenti di dati effettuati tramite ‘l’impiego del telefono’. Occorre rispettare – precisa – la versione originaria dello schema, sulla quale il Garante ha reso il suo precedente parere, che si riferiva, per il telemarketing, solo ai trattamenti effettuati ‘mediante operatore umano con l’impiego del telefono’. L’articolo 130 del Codice, infatti, nel disciplinare tutte le comunicazioni indesiderate, distingue tra comunicazioni effettuate con modalità automatizzate e comunicazioni con l’intervento dell’operatore. Il decreto in esame, si inserisce solo ed esclusivamente in questa seconda categoria”. Risulterebbe quindi non essere giuridicamente corretto, secondo l’autorità, “estendere l’ambito dell’Rpo anche alle comunicazioni automatizzate, che prevedono sempre il consenso dell’interessato per il loro carattere invasivo”.