Pubblicato in Gazzetta ufficiale il First Playable Fund, il fondo di 4 milioni di euro per l’industria dei videogiochi. Per accedere alle agevolazioni manca solo il bando del Ministero dello Sviluppo economico.
Dopo un lungo iter legislativo “l’intrattenimento digitale rientra a tutti gli effetti tra le politiche industriali digitali del Paese” commenta il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Mirella Liuzzi, in una nota a commento della misura che introduce un sostegno alle società con sede legale in Italia che intendono realizzare prototipi di videogiochi destinati alla distribuzione commerciale.
Il Decreto ministeriale di attuazione della norma introdotta nel Dl Rilancio prevede misure di finanziamento a fondo perduto per il 50% delle spese sostenute nelle fasi di concezione e pre-produzione, come ad esempio costi per hardware, software e professionalità coinvolte.
Spinta all’industria creativa italiana
“Si tratta del primo intervento mirato in Italia per sostenere il settore dei videogiochi, così come già fatto in altri paesi europei – dice Liuzzi -. Un passo importante che ci auguriamo possa contribuire a sostenere l’industria creativa italiana e un settore dalle grandi prospettive, votato all’innovazione e all’aggiornamento ciclico e con una preziosa componente fatta di talento e sapiente artigianalità”.
Cosa prevede il decreto
In particolare possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione svolgono, in via prevalente, l’attività economica di Edizione di software o Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; che hanno sede legale nello Spazio economico europeo; che sono soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui all’art. 6.
Ancora, possono concorrere le società che hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di società di persone; che sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; che sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; che garantiscono, nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attività escluse dal campo di applicazione del regolamento de minimis, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le predette attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti concessi a norma del regolamento de minimis.