Dalle certificazioni linguistiche, alle attività extrascolastiche quali, ad esempio, quelle culturali, musicali, sportive, artistiche e di volontariato. Sono tutte informazioni che, da quest’anno, studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno inserire nel Curriculum dello Studente, un documento in tre parti (Istruzione e Formazione, Certificazioni, Attività Extrascolastiche), che entra in vigore con i prossimi Esami di Stato 2020/2021 del secondo ciclo.
Si tratta di una sorta di fascicolo digitale, pensato per raccogliere le esperienze svolte nel percorso formativo da ciascuna ragazza e ciascun ragazzo, affinché possano essere valorizzate all’interno dello stesso Esame, nella stesura dell’elaborato, con cui si apre la prova, e nel corso del colloquio. La novità riguarda quasi mezzo milione di studenti, oltre 7 mila scuole sedi di esame, circa 26 mila classi.
Il curriculum può essere compilato in formato digitale a partire da oggi, attraverso la pagina web dedicata predisposta dal Ministero dell’Istruzione, curriculumstudente.istruzione.it.
Grazie alla piattaforma messa a disposizione dal Ministero, le scuole potranno verificare ed eventualmente integrare le informazioni relative al percorso di studi di studentesse e studenti, che avranno un ruolo attivo nella definizione e nell’arricchimento del documento: potranno accedere al sito, inserendo informazioni sulle attività svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni che possiedono, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. Al termine dell’esame, il Curriculum sarà allegato al diploma e messo a disposizione di studentesse e studenti all’interno della piattaforma.
Cos’è il curriculum digitale
È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni.
È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017.
A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato del II ciclo.
Il valore del curriculum
Il Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la presentazione alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato del II ciclo.
Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale ed extrascolastico e può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti all’Università e al mondo del lavoro.
In prima applicazione, nell’anno scolastico 2020/21, il Curriculum è valorizzato esclusivamente nell’ambito dell’esame di Stato del II ciclo.
Com’è strutturato
Il “Curriculum dello Studente” è suddiviso in tre parti:
- La prima parte contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito formale
- La seconda parte è inerente alle certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere
- La terza parte riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato
Cosa prevede la Legge 107/2015
La legge istitutiva del curriculm dello studente stabilisce che le scuole secondarie di secondo grado introducano insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell’autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell’offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un’identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un’identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.
Nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello studente.