L'AUDIZIONE

Lasorella: “Agcom ha i requisiti per ricoprire il ruolo di Digital Service Coordinator italiano”

L’Autorità condivide l’approccio regolamentare “orizzontale” e “complementare” adottato dalle proposte legislative europee Digital Services Act e Digital Markets Act. Il presidente: “Disponibilità a fornire contributo al tavolo di coordinamento governativo e in tutte le sedi istituzionali per una più efficace formulazione delle norme”

Pubblicato il 15 Giu 2021

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Agcom ha tutte le carte in regola per essere il Digital Service Coordinator italiano, ruolo previsto dal Digital Services Act della Commissione europea. Lo ha evidenziato il presidente dell’Autorità, Giacomo Lasorella, in audizione alla Camera sulle proposte di regolamento Digital Services Act e Digital Markets Act. (SCARICA QUI L’AUDIZIONE)

La proposta di Digital Services Act prevede che ciascuno Stato membro designi una o più autorità competenti per gli specifici settori oggetto del regolamento ed introduce la figura del Digital Services Coordina”tor (Dsc) individuato da ciascuno Stato Membro tra le autorità nazionali competenti, cui viene affidato il compito di facilitare l’applicazione coordinata delle norme del regolamento nei vari Stati – ha ricordato Lasorella – In questa prospettiva, proprio in considerazione delle proprie competenze tecniche convergenti, nonché delle prerogative istituzionali di indipendenza, ritengo di poter segnalare sin d’ora che Agcom presenta tutti i requisiti per ricoprire il ruolo di Digital Service Coordinator italiano”.

Tuttavia pur condividendo l’approccio generale, Lasorella ha evidenziato, qualche elemento potenzialmente problematico a partire da come il Dsa in coerenza con l’approccio orizzontale adottato, “consideri il settore dei contenuti e l’attività di diffusione degli stessi alla stregua di qualsivoglia altro settore o mercato”.

Secondo il presidente si tratta di errore di prospettiva. “La regolamentazione dei contenuti mira in effetti a tutelare interessi fondamentali dell’uomo e del cittadino (quali lo sviluppo dei minori, il contrasto all’incitamento all’odio ed alla discriminazione, il pluralismo, la libertà di espressione e l’accesso all’informazione) – ha spiegato – Il danno che può derivare dalla diffusione di contenuti illegali o dannosi all’interno di piattaforme come i social media è conseguentemente ben più rilevante rispetto a quello che potrebbe essere ingenerato, ad es., dal mancato rispetto delle disposizioni in tema di non discriminazione e trasparenza nelle transazioni commerciali. Ciò dovrebbe condurre il legislatore europeo a prevedere tutele rafforzate rispetto alle attività di diffusione di contenuti illeciti o dannosi”.

Incertezza sulla governance

Alcune incertezze interpretative risiedono anche nelle norme dedicate alla governance. Per Lasorella sarebbe opportuno che il regolamento chiarisse che il Digital Service Coordinator (Dsc) non si pone come soggetto sovraordinato gerarchicamente alle autorità competenti per l’applicazione nazionale delle norme nei settori di riferimento. “Alcuni chiarimenti procedimentali appaiono poi necessari in merito alla gestione delle indagini su casi che interessano più Stati Membri, in termini di ordinamento giuridico applicabile e di modalità di coordinamento”, ha puntualizzato.

Il focus sul Digital Market Act

La valutazione dell’Autorità è complessivamente positiva anche in relazione alla proposta di regolamento Dma, soprattutto sull’ambizione di limitare il potere di mercato di alcuni player globali.

Qualche perplessità invece sull’impianto regolamentare definito dalla proposta Dma, essenzialmente fondato sulla designazione preventiva dei gatekeeper se sull’applicazione pressoché automatica ad essi di una serie di divieti ed obblighi.

“Tale automatismo dovrebbe, nel disegno della Commissione, accelerare e rendere più efficace l’azione regolamentare – ha sottolineato – Nonostante alcuni margini di flessibilità applicativa previsti in alcuni casi (ad es. per la individuazione di nuovi gatekeeperso di nuovi core platform services, o per la previsione di misure speciali in caso di violazioni sistemiche degli obblighi generali), tale impianto generale appare piuttosto rigido e poco adatto ad intercettare le esigenze di mercati e servizi altamente dinamici”.

Per superare questa rigidità si puà ricorrere alla disciplina delle comunicazioni elettroniche da selezionare e declinare in relazione a ciascun gatekeeper, a valle di una puntuale analisi di mercato.

Criticità sono state rilevate  “sull’insufficiente articolazione del modello di governance, e, segnatamente, l’assenza di un quadro di raccordi tra livello europeo e livello nazionale ai fini della sua applicazione”. La proposta fa riferimento alla Commissione europea come soggetto titolare dell’applicazione del regolamento, mentre il ruolo degli Stati membri è confinato alla partecipazione al Digital Markets Advisory Committee, un comitato governativo incaricato di fornire pareri alla Commissione sulle principali decisioni ad essa demandate dal regolamento.

In termini generali, in considerazione della dimensione sovra-nazionale dell’ambito di operatività dei gatekeepers, una centralizzazione delle decisioni appare ragionevole” ha auspicato Lasorella.

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