Limitare la nozione di gatekeeper nella proposta di regolamento Ue sui mercati digitali (Digital Market Act – Dma). L’avvertimento arriva da Filippo Arena, segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), audito dalla commissione Trasporti della Camera sulla proposta di regolamento Ue. (SCARICA QUI IL TESTO DELL’AUDIZIONE)
Secondo Arena “il gatekeeper attualmente forse viene identificato in forma un po’ troppo ampia, nel senso che in un’ottica di proporzionalità ed efficacia dei vari strumenti sembrerebbe probabilmente più opportuno limitare la nozione di gatekeeper a quella impresa che svolge la propria attività su più mercati digitali”.
Altro punto da attenzionare riguarda la definizione del perimetro della discrezionalità dei gatekeepers nell’adozione delle proprie strategie commerciali. “La previsione di una c.d. lista nera, sebbene assai estesa, rischia di non rimanere al passo con la rapida e spesso tumultuosa evoluzione dei mercati digitali – ha spiegato – Al riguardo si valuta favorevolmente quindi quanto previsto dall’art. 10 della proposta, ai sensi del quale la Commissione può imporre con atto delegato nuove obbligazioni a carico dei gatekeepers qualora, sulla scorta di una indagine di mercato, lo ritenga necessario al fine di assicurare la contendibilità dei mercati interessati ovvero l’equità delle relazioni contrattuali tra il gestore della piattaforma e gli utenti professionali”.
Infatti, ad avviso dell’Autorità, le norme in questione risultano funzionali ad assicurare l’adeguamento del quadro regolamentare al mutare del contesto tecnologico e all’evoluzione dei mercati interessati.
“Tuttavia – ha precisato Arena – esse conferiscono alla Commissione una potestà regolamentare che, disancorata da soglie quantitative certe e ispirata a criteri giuridici indeterminati, rischia di pregiudicare la certezza del diritto e stabilisce nei fatti una competenza esclusiva dell’esecutivo dell’Unione nel settore digitale”.
Per questo Agcm ritiene che questo assetto istituzionale non risulti soddisfacente e “ne auspica la revisione a favore di un modello che attribuisca alla Commissione e agli Stati membri la competenza condivisa nell’applicazione delle nuove norme, superando l’attuale competenza esclusiva della Commissione che attribuisce agli Stati membri un ruolo marginale”, ha concluso.