Tariffe “speciali” per i consumatori con basso reddito o con particolari esigenze sociali: questa la novità messa nero su bianco nel decreto legislativo di recepimento del Codice delle Comunicazioni elettroniche sottoposto al parere del Parlamento (qui il documento integrale) che istituisce il Servizio universale per l’Internet a banda larga.
“Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sotto stante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore”, si legge all’articolo 94 nella Parte III del documento intitolata, per l’appunto “Obblighi di servizio universale”. Sarà l’Agcom a vigilare sull’evoluzione dei prezzi al dettaglio comparandoli con i redditi. “Se l’Autorità stabilisce che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, adotta misure per garantire a tali consumatori l’accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa”, si legge all’articolo 95 in cui si puntualizza che l’Autorità e il Ministero dello Sviluppo economico – nell’ambito delle rispettive competenze – “possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi”.
L’Autorità può imporre ai fornitori tariffe comuni e “in particolare nel caso in cui l’imposizione del su citato obbligo a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori, l’Autorità può decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l’obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche”. Nel documento si specifica che in caso di obbligo di servizio universali sono previste delle compensazioni per le imprese: “Allorché l’Autorità ritenga che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale possano comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcola i costi netti di tale fornitura”, si legge all’articolo 98. E a tal proposito l’allegato 7 è dedicato al “Calcolo dell’eventuale costo netto degli obblighi di servizio universale e istituzione di un eventuale meccanismo di indennizzo o di condivisione”