Digital markets act, le regole per le grandi piattaforme online
Di seguito maggiori dettagli sulle principali richieste di modifica del Parlamento Ue che dovranno essere negoziate con il Consiglio Ue e la Commissione nel corso dei triloghi.
Si allargano i criteri di destinazione di gatekeeper
Un portale online potrebbe essere definito come un gatekeeper non solo quando funge da collegamento tra utenti commerciali e utenti finali ma anche quando funge da collegamento tra utenti finali. Inoltre il Parlamento Ue ha chiesto di aumentare le soglie di fatturato affinché una piattaforme possa essere designata come gatekeeper: da 6,5 miliardi all’anno ad 8 miliardi; e da 65 miliardi di capitalizzazione di mercato a 80 miliardi.
Rispetto al criterio riguardante il numero di utenti attivi sulla piattaforma i 45 milioni di utenti mensili – già previsti dalla proposta della Commssione – non dovranno essere più “attivi” e dovranno essere localizzati nell’Area economica europea (Eea) e non più nell’Ue. “Per utenti finali mensili si intende il numero medio di utenti finali mensili durante un periodo di almeno sei mesi nell’ultimo esercizio finanziario”, prevede ancora la proposta di modifica.
Se una piattaforma soddisfa tutti i criteri per essere definita gatekeeper dovrà inviare una notifica alla Commissione entro due mesi, anziché entro tre. In caso di mancata notifica o di notifica in ritardo la Commissione potrà comunque decidere riguardo la designazione con informazioni a disposizione.
La proposta di modifica ribadisce anche che le Pmi e le micro imprese non potranno essere definite gatekeeper.
Nelle sue valutazioni la Commissione dovrà infine tenere in considerazione anche “il grado di multi-homing tra imprese” e “la capacità dell’impresa di attuare strategie di conglomerato, in particolare attraverso la sua integrazione verticale o la sua leva significativa nei mercati collegati”.
Chiesto – tra gli obblighi per i gatekeeper – il divieto di pratiche che ostacolano la possibilità per l’utente finale di disiscriversi da un servizio della piattaforma principale.
Infine, la Commissione parlamentare ha chiesto di aprire alla possibilità che anche i servizi di assistenza vocale digitale, i browser web e le smart tv possano essere designati come gatekeeper.
Senza consenso non potrà esserci pubblicità targettizzata
L’Europarlamento ha anche chiesto – tra gli obblighi per i gatekeeper – il divieto di pubblicità targetizzata, a meno che non sia stato espresso un consenso da parte dell’utente. “Per i propri fini commerciali, e l’inserimento di pubblicità di terzi nei propri servizi” i gatekeeper dovranno, secondo la proposta di modifica, “astenersi dal combinare i dati personali allo scopo di fornire pubblicità mirata o micro-mirata, a meno che non sia stato espresso un consenso chiaro, esplicito, rinnovato e informato al gatekeeper in linea con la procedura prevista dal Regolamento (Ue) 2016/679 da parte di un utente finale non minorenne”.
La proposta di modifica aggiorna l’elenco degli obblighi per i gatekeeper, aggiungendone due relativi ai servizi pubblicitari offerti, ovvero piena trasparenza riguardo le condizioni tariffarie relative alle offerte effettuate dagli inserzionisti e dagli intermediari pubblicitari; i meccanismi di determinazione del prezzo e gli schemi per il calcolo dei corrispettivi nel processo d’asta.
Obbligo di interoperabilità dei software
Consentire agli utenti finali di accedere e utilizzare, attraverso i servizi della piattaforma principale del gatekeeper, contenuti, abbonamenti, funzionalità o altri elementi utilizzando l’applicazione software di un utente aziendale, anche se tali elementi sono stati acquisiti senza utilizzare i servizi della piattaforma principale del gatekeeper, a meno che il gatekeeper non possa dimostrare che tale accesso pregiudica la protezione dei dati degli utenti finali o la sicurezza informatica.
Ai fornitori di servizi ausiliari sarà inoltre consentito l’accesso e l’interoperabilità con lo stesso sistema operativo, le stesse funzionalità hardware o software, indipendentemente dal fatto che tali funzionalità software facciano parte di un sistema operativo.
Non sarà impedito al gatekeeper di adottare le misure indispensabili per garantire che l’interoperabilità non comprometta l’integrità del sistema operativo, delle funzionalità hardware o software fornite dal gatekeeper o pregiudichi la protezione dei dati dell’utente finale o la sicurezza informatica, a condizione che tali misure indispensabili siano debitamente giustificate.
Interoperabilità dei servizi di messaggistica e dei social
Il Parlamento chiede anche di consentire a qualsiasi fornitore di servizi di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, su loro richiesta e gratuitamente, di interconnettersi con i servizi di comunicazione interpersonale, indipendente dal numero, dei gatekeeper. Allo stesso modo si deve consentire ad eventuali fornitori di servizi di social network, su loro richiesta e gratuitamente, di interconnettersi con i servizi di social network del gatekeeper “garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati personali”.
La Commissione dovrà adottare, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, un atto delegato per definire il campo di applicazione e le caratteristiche appropriate per l’interconnessione dei servizi di social network online dei gatekeeper e le norme o le specifiche tecniche di tale interconnessione.
Reclami più facili, cooperazione tra le autorità antitrust
Entro sei mesi dalla sua designazione il gatekeeper dovrà trasmettere alla Commissione Ue una relazione che descriva in modo dettagliato e trasparente le misure attuate per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento. Per facilitare l’adempimento degli obblighi da parte dei gatekeeper la Commissione potrà predisposte delle linee guida.
Gli utenti commerciali, i concorrenti, gli utenti finali dei servizi principali della piattaforma, nonché i loro rappresentanti o altre persone con un interesse legittimo, potranno presentare reclamo alle autorità nazionali competenti in merito a qualsiasi pratica o comportamento dei gatekeeper che rientri nell’ambito di applicazione del regolamento. Le autorità nazionali competenti valuteranno tali reclami e li riferiranno alla Commissione. I gatekeeper devranno istituire un ufficio reclami, indipendente dalle funzioni operative del gatekeeper. Previste una serie di norme per assicurare l’efficacia, l’indipendenza e l’operatività dell’ufficio.
Il Parlamento Ue ha chiesto di rafforzare la cooperazione tra Stati membri e Commissione europea, prevedendo obblighi di informazione reciproca in caso di indagini o di misure restrittive.
Dovrà essere rafforzata anche la collaborazione tra le autorità nazionali garanti della concorrenza e altre autorità competenti designate dallo Stato membro, che assisteranno la Commissione nel monitorare il rispetto e l’esecuzione degli obblighi previsti dal regolamento.
Il gruppo europeo dei regolatori digitali
Il Parlamento Ue ha chiesto infine di istituire un Gruppo europeo di alto livello dei regolatori digitali. Il gruppo di esperti sarà composto da un rappresentante della Commissione, un rappresentante degli organi competenti dell’Unione, rappresentanti delle autorità nazionali competenti, anche in settori specifici tra cui la protezione dei dati, le comunicazioni elettroniche e le autorità per la protezione dei consumatori.
Tra i compiti del gruppo: facilitare la cooperazione e il coordinamento; assistere la Commissione mediante consulenze, pareri, analisi e perizie in merito al rispetto del regolamento; fornire un’analisi di base sull’emissione di raccomandazioni per aggiornare gli obblighi previsti; formulare raccomandazioni alla Commissione sulla necessità di condurre indagini di mercato.