L’Autorità Antitrust decide per una multa da un milione di euro a Tiger Group e da 500mila euro per Immobiliare.it. Nel primo caso l’authority ha accertato le pratiche commerciali scorrette nelle attività di vendita online dell’azienda: dall’istruttoria è emerso sostanzialmente che la società avrebbe venduto su Internet prodotti non più disponibili ritardando poi i rimborsi.
Secondo quanto pubblicato sul bollettino Antitrust le pratiche scorrette accertate per Tiger riguardano due tipologie di comportamenti, per ognuna delle quali è stata deciso una multa da 500mila euro.
Nel primo caso si tratta dell’aver messo in vendita su Internet e aver indotto gli utenti ad acquistare prodotti che non erano più disponibili in magazzino. Il consumatore – secondo l’Antitrust – avrebbe in questo modo subito “dapprima l’immediato prelievo dell’importo e poi la ritardata o mancata consegna e l’annullamento dell’ordine”, con tempi particolarmente dilatati per arrivare a ottenere i rimborsi, pur trattandosi spesso di oggetti di valore, come ad esempio smartphone.
L’authority ha inoltre accertato, nella fase di post-vendita, “un complesso di condotte dilatorie e ostruzionistiche volte a impedire/ostacolare l’esercizio del diritto di recesso e di rimborso da parte dei consumatori, esercitato a seguito di mancata/ritardata consegna dei prodotti e/o di annullamento unilaterale del contratto” da parte della società. Non si tratta della prima volta in cui Tiger Group finisce nel mirino dell’Antitrust: già lo scorso anno l’Authority si era occupata della stessa società per la vendita on line di mascherine FFP2 non certificate.
Quanto a Immobiliare.it, l’authority ha agito su segnalazione di un portale concorrente, Idealista, e ha deciso per una multa da 500mila euro, per non aver rispettato gli impegni presi nel 2016. In sostanza, Immobiliare.it non avrebbe indicato “gli elementi utili a dimostrare la vantata posizione di primato” sul mercato, “non più vecchi di tre mesi, e delle relative fonti pubbliche di riferimento, impregiudicata qualsiasi valutazione in merito all’adeguatezza dei parametri e/o indicatori utilizzati, e della conseguente correttezza delle affermazioni di supremazia”.
Due le constatazioni su cui l’authority ha basato la propria sanzione: “Il mancato aggiornamento dei dati a supporto dei claim di primato – spiega l’Antitrust – e l’utilizzo di parametri (numero di annunci pubblicati e di agenzie clienti) per sostenere il claim di essere il “n. 1”, senza citare elementi a conferma”.