Un contributo una tantum pari a 8.300 euro per le persone giuridiche e a 500 euro per le persone fisiche: è quanto dovranno versare gli operatori in valute virtuali che si iscriveranno al relativo registro dell’Oam, l’organismo degli agenti e mediatori creditizi. Lo ha deciso il Comitato di Gestione dell’Oam che, con una circolare, ha determinato l’ammontare da richiedere esclusivamente sulla base della copertura dei costi per la messa in opera del sistema di gestione del Registro.
Verrà successivamente stabilita una quota annuale variabile in considerazione delle dimensioni operative degli iscritti, quale copertura dei costi ricorrenti della struttura Oam, relativi alla tenuta del Registro degli operatori in valute virtuali e alla gestione e manutenzione del Sistema Informatico per la trasmissione dei dati da parte degli iscritti stessi. Come previsto dalla legge, le entrate dell’Organismo, che non riceve alcun contributo dello Stato, sono costituite dai contributi delle categorie iscritte agli Elenchi e Registri, strettamente correlati alle attività specificatamente svolte per ciascuna categoria.
La circolare, che ripercorre le norme previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio scorso, ricorda come l’iscrizione alla sezione speciale del Registro dei Cambiavalute (Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di portafoglio digitale) sia condizione indispensabile affinché gli operatori possano svolgere legalmente la loro attività, anche online, in Italia. La stessa circolare informa che i soggetti interessati all’iscrizione nella sezione speciale del Registro devono procedere, preventivamente, a registrarsi nell’area privata dedicata del portale Oam munendosi di casella di posta elettronica certificata e seguendo le istruzioni indicate nell’apposita Guida Operativa, già pubblicata sul sito web dell’Oam.
La registrazione andrà effettuata una volta che, entro il 18 maggio, il Registro sarà reso disponibile. La circolare ricorda che gli operatori che già svolgono l’attività, anche online, sul territorio della Repubblica, dovranno provvedere all’iscrizione, previa registrazione, entro sessanta giorni dal suo avvio.