Airbnb è tenuta a fornire alle autorità fiscali del Belgio i dati relativi alle prenotazioni effettuate sulla piattaforma negli esercizi ricettivi turistici. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue. Nella sentenza i giudici – chiamati a esprimere la loro posizione dalla Corte Costituzionale belga in merito alla causa intentata da Airbnb contro le autorità fiscali locali – ha stabilito in particolare che “la normativa regionale che impone ai responsabili di una piattaforma elettronica per servizi di alloggio di fornire all’amministrazione tributaria determinati dati non è contraria al diritto dell’Unione“. In particolare la norma contestata, che ha carattere fiscale, “è esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico“.
Lo sviluppo del caso
Nel comunicato della Corte si legge come, conformemente a un obbligo previsto da una legge regionale della Région de Bruxelles-Capitale relativo all’imposta sugli esercizi ricettivi turistici, Airbnb Ireland era stata invitata a comunicare all’autorità tributaria regionale informazioni relative alle transazioni turistiche effettuate nel corso del 2017.
Ritenendo tuttavia che la trasmissione di tali informazioni contrasti con il diritto dell´Unione e, in particolare, con il principio della libera prestazione dei servizi, il gruppo ha adito la Cour constitutionnelle del Belgio con un ricorso diretto all’annullamento della disposizione in questione della legge regionale controversa che impone tale obbligo di comunicazione.
La Corte costituzionale si è quindi rivolta all’organo europeo per capire se tale disposizione, come applicabile ai responsabili di una piattaforma elettronica per servizi di alloggio, costituisse una disposizione fiscale espressamente esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva competente e se la richiesta potesse in qualche modo ostacolare la libera circolazione dei servizi.
Il responso della Corte di giustizia europea
Nella sua sentenza, la Corte di giustizia europea ricorda anzitutto che la direttiva sul commercio elettronico è stata adottata sul fondamento delle disposizioni dei Trattati che escludono dal loro ambito di applicazione le norme fiscali, la cui adozione rientra nell’ambito di applicazione di altre disposizioni di tali Trattati. La Corte osserva parimenti che i considerando della direttiva sul commercio elettronico prevedono espressamente l’esclusione della materia fiscale dal suo ambito di applicazione. Secondo la Corte, anche se servizi di intermediazione immobiliare come quelli forniti dalla Airbnb Ireland sono servizi della società dell’informazione che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico, la disposizione in questione della legge regionale controversa è inscindibile, quanto al suo contenuto, da tale legge regionale che costituisce a sua volta una normativa tributaria. Di conseguenza, essa rientra nel “settore tributario” che è espressamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la compatibilità della disposizione in questione della legge regionale controversa con il divieto di limitare la libera circolazione dei servizi nell’Unione, la Corte constata che l’obbligo di fornire determinate informazioni relative alle transazioni delle strutture turistiche riguarda tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal luogo in cui tali prestatori sono stabiliti e dal modo in cui essi prestano detti servizi. La Corte ne deduce che la disposizione della legge regionale controversa non è discriminatoria, ma si limita a obbligare i prestatori in questione a conservare i dati relativi alle transazioni delle strutture turistiche e a trasmetterli all’amministrazione tributaria regionale, su richiesta di quest’ultima, ai fini dell’esatta riscossione delle imposte relative alla locazione dei beni di cui trattasi.
Per quanto concerne, in particolare, l’argomento secondo cui servizi di intermediazione immobiliare come quelli forniti dalla Airbnb Ireland rischierebbero di essere maggiormente colpiti dalla disposizione in questione della legge regionale controversa, la Corte osserva che questo maggiore impatto non è altro che il riflesso di un maggior numero di transazioni alle quali tali intermediari procedono e della loro rispettiva quota di mercato. Essa ricorda che misure il cui unico effetto sia quello di causare costi supplementari per un determinato servizio e che incidano allo stesso modo sulla prestazione di servizi a prescindere dallo Stato membro del prestatore non sono tali da ostacolare la libera circolazione dei servizi. Secondo la Corte, dal momento che essa riguarda tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalle modalità della loro intermediazione, la disposizione in questione della legge regionale controversa non è dunque contraria alla libera prestazione dei servizi nell’Unione.