Il 19 dicembre c.a. sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – è stata aperta la consultazione sullo schema di Regolamento riguardante la disciplina dell’assegno elettronico, previsto dall’art. 8, comma 7, lett. d) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106). La consultazione terminerà in data 21 gennaio 2013.
Questo decreto legge aveva apportato modifiche alla c.d. Legge Assegni (di cui al R.D. n. 1736/1933), attribuendo valore giuridico alla presentazione al pagamento degli assegni bancari e circolari in forma elettronica e all’utilizzo della forma elettronica negli atti di constatazione del mancato pagamento – protesto e constatazione equivalente – di assegni presentati elettronicamente (art. 61 della Legge Assegni). Quindi, più che riferirci all’assegno “elettronico” occorre più propriamente definire questo passaggio epocale come una prima forma di dematerializzazione dell’assegno cartaceo, che comunque apre la strada verso futuri processi di conservazione sostitutiva di fattispecie documentali simili (si pensi, ad esempio, ai libretti postali) e soprattutto costituisce un primo timido passo verso un futuro che possa prevedere forme possibili di emissione di assegni in formato nativo elettronico.
In particolare, con il D.L. 70/2011 era stato aggiunto all’art. 31 della Legge Assegni il comma 3, stabilendo che “L’assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall’art. 34, in forma sia cartacea sia elettronica”. Questo intervento normativo contenuto nel DL, pertanto, ha rappresentato un’importantissima innovazione sia per il conseguimento di maggiori livelli di efficienza e un conseguente miglioramento dell’offerta del servizio di incasso di assegni alla clientela, sia per quanto riguarda i processi di gestione documentale a livello interbancario, anche nella prospettiva di una più efficace attuazione dell’Agenda Digitale Bancaria già adottata dall’ABI. Tale DL per poter essere operativo aveva bisogno, però, di un completamento regolamentare e tecnico che si attendeva da tempo.
Nello specifico, le novità di maggiore rilievo contenute nello Schema di Regolamento in pubblica consultazione attengono alla possibilità, riconosciuta alle banche e agli altri soggetti abilitati, di esternalizzare “sotto la propria ed esclusiva responsabilità” le funzioni operative relative alla trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei e di conservare la copia informatica degli assegni in conformità a quanto previsto dal CAD, di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (art. 6 dello schema di Regolamento).
Tuttavia, occorre rilevare che la disposizione in commento non chiarisce in modo del tutto puntuale e trasparente se a tali soggetti terzi possano essere delegate esclusivamente le operazioni di conservazione sostitutiva degli assegni cartacei oppure anche le funzioni operative relative alla trasformazione in forma elettronica degli stessi documenti (compresa la delega per l’apposizione della firma digitale ai fini della stabilizzazione del documento informatico), come sarebbe più opportuno.
Sul punto, in particolare, può destare alcune perplessità la scelta di disporre nello Schema anche la necessaria conservazione degli assegni cartacei per un periodo di sei mesi, prima dei quali, evidentemente, non sarà possibile procedere a una vera conservazione sostitutiva. Di tale disposizione, in effetti, non appare chiaro quale possa essere la ratio, se non un evidente timore reverenziale verso il documento cartaceo che sin dall’inizio dovrebbe poter essere sostituito a tutti gli effetti di legge dal suo omologo in copia digitale sostitutiva.
A riguardo, inoltre, si segnala l’opportunità di allineare diffusamente il testo dello schema di Regolamento con le norme del Codice dell’Amministrazione digitale, magari attraverso un preciso e più generale richiamo alle disposizioni ivi contenute. Sotto tale specifico profilo, infatti, sarebbe auspicabile la riformulazione della lett. e) dell’art. 1 del citato schema, tenendo presente la distinzione operata dal CAD tra copia informatica di documento analogico – che ai sensi della lett. i bis) del comma 1 dell’art. 1, è “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto” – e copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, ossia “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto” (alla stregua della successiva lett. i ter).
In ogni caso, l’associazione ANORC approfondirà più nel dettaglio e diffusamente le diverse questioni giuridiche sottese a questo importante provvedimento normativo che comporta un indubbio balzo in avanti verso le procedure di dematerializzazione per questa delicata categoria documentale, facendo così pervenire agli organi competenti le proprie osservazioni in merito.