E’ necessario che l’Antitrust “rivaluti la complessiva posizione vantata” dalla società Neomobile “alla luce delle sopravvenute modifiche intervenute sulla modalità di attivazione” dei servizi a pagamento non richiesti, attivati inconsapevolmente dai consumatori che navigano in internet utilizzando smartphone e tablet. Lo ha deciso, con un’ordinanza cautelare, la prima sezione del Tar del Lazio, accogliendo le richieste della società guidata da Gianluca D’Agostino “al fine del riesame del provvedimento impugnato”. La nuova Camera di Consiglio è stata fissata al prossimo 5 giugno.
Il procedimento proseguirà ora davanti all’Antitrust. “In questa sede – fa sapere Neomobile – confidiamo in un positivo accoglimento delle proprie ragioni, a riprova della correttezza delle proprie pratiche commerciali e della chiarezza dei flussi dei propri servizi”.
Neomobile rende inoltre noto che nel periodo preso in considerazione dall’Agcm, “il numero di disattivazioni richieste dai nuovi clienti entro le 72 ore corrispondevano a circa il 26,5% del totale di nuovi abbonamenti”.
In seguito a numerose segnalazioni di consumatori che si erano visti decurtato il credito telefonico dopo avere cliccato su alcuni banner senza avere inserito alcun dato (in pratica, si erano trovati inconsapevolmente abbonati a servizi ‘premium’ quali giochi, screensaver, applicazioni e suonerie al costo di 5 euro settimanali, automaticamente scalati dal credito telefonico), l’Antitrust ha avviato tre procedimenti per pratica commerciale scorretta nei confronti di altrettante società, tra le quali la Neomobile. In collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati e il Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, l’autorità dispose lo scorso 26 novembre la sospensione della pratica realizzata, valutando anche il fatto che i fornitori del servizio non davano alcuna indicazione sulle procedure per disattivare gli abbonamenti.
Contro questa decisione, la Neomobile aveva fatto ricorso al Tar, i cui giudici adesso hanno sospeso il provvedimento dell’Antitrust al fine di un riesame dello stesso che prenda in considerazione anche le modifiche effettuate dalla stessa società per regolarizzare le modalità di attivazione dei servizi contestati.